Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a contestare genericamente la decisione precedente, ma deve indicare con chiarezza i vizi di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con altri soggetti. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la sua responsabilità. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: un Esempio di Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Contestazione sulla Circostanza Aggravante
Il primo motivo lamentava una violazione di legge riguardo all’applicazione di una circostanza aggravante. La difesa sosteneva che l’imputato non fosse a conoscenza del fatto che un altro coimputato avesse utilizzato un oggetto contundente (un manico di scopa) per commettere l’aggressione. Secondo la Corte, questo motivo era del tutto generico e si traduceva in una richiesta di riesame dei fatti. Il ricorrente, infatti, non contestava un errore di diritto, ma proponeva una ricostruzione alternativa dell’accaduto, un’operazione preclusa in sede di legittimità, dove non si possono rivalutare le prove.
Richiesta di Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso si è limitato a riproporre gli stessi elementi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero già spiegato, in modo logico, le ragioni del diniego, basandosi sui criteri di valutazione della personalità dell’imputato previsti dal codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto entrambi i motivi erano formulati in modo generico e versati in fatto. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Proporre una diversa lettura delle prove o limitarsi a riaffermare le proprie tesi senza smontare il ragionamento del giudice d’appello rende il ricorso inevitabilmente generico. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ravvisando anche profili di colpa nel ricorrente per aver presentato un’impugnazione con evidenti vizi di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un monito importante: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere meticolosa. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche significative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, data l’evidente inammissibilità, anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che appesantiscono il sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico, se si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti (attività riservata ai giudici di merito) o se non si confrontano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a una colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquil che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali, commessi i concorso (artt. 110, 582 e 585 cod. pen.);
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta la violazione degli artt. 59 e cod. pen. – è del tutto generico e versato in fatto poiché ha perorato una alternativa ricostruz dell’accaduto (in particolare, in relazione all’utilizzo da parte di altro soggetto del manico di per porre in essere l’azione lesiva, negando che il ricorrente ne avesse conoscenza), cos prospettando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto dei presupposti per po carico del NOME la circostanza aggravante de qua senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. – è parimenti versato in fatto e generico, poiché si è limitato ad indicare gli elementi dedotti innanzi alla Corte di merito, in forza dei quali avrebbero dovuto essere concesse circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi in alcun modo con l’iter della sentenza impugnata che ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso in parte qua l’appello, richiamando gli elementi, contemplati dall’art. 133 cod. pen., in forza dei quali già il Tribunale ne aveva esc i presupposti ed esponendo in maniera non certo illogica il motivo per cui non ha considerato fondata la prospettazione difensiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettin Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.