Ricorso inammissibile per genericità: l’analisi della Cassazione
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è una fase delicata e tecnica del processo penale. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione; è necessario formulare critiche precise e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo generico e non correlato alla decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte di Assise di Appello, per reati di notevole gravità. Le accuse includevano l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), oltre a violazioni della normativa sull’immigrazione. Di fronte a questa condanna, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali, contestando la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione alle diverse norme incriminatrici applicate. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato l’iniziativa, definendo tutti i motivi ‘aspecifici’.
Il problema non risiedeva tanto nel merito delle argomentazioni, quanto nel modo in cui erano state presentate. Secondo i giudici, il ricorrente aveva seguito un ‘proprio approccio critico’, omettendo di esplicitare il ragionamento specifico sulla cui base muoveva le censure alla decisione della Corte d’Appello. In pratica, il ricorso si era limitato a una critica generale, senza entrare nel dettaglio delle ragioni esposte dai giudici di secondo grado.
Il Principio di Necessaria Correlazione nel ricorso inammissibile
La Corte ha richiamato un importante principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2016): un ricorso inammissibile non è solo quello intrinsecamente vago, ma anche quello che ‘difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato’.
Questo significa che l’atto di impugnazione non può ignorare la motivazione della sentenza che contesta. Al contrario, deve ‘dialogare’ con essa, smontandone punto per punto i passaggi logico-giuridici ritenuti errati. Ribadire semplicemente le proprie tesi, già esaminate e respinte nei gradi precedenti, equivale a presentare un ricorso sterile e, appunto, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che, a fronte di una motivazione ‘diffusa e ragionata’ da parte della Corte territoriale, il ricorrente si era limitato a riproporre temi già affrontati e risolti, senza evidenziare specifici vizi motivazionali. In questo modo, il ricorso sconfinava nel merito della vicenda (‘regiudicanda’), tentando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che è invece precluso nel giudizio di legittimità. Il ruolo della Cassazione è infatti quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non di stabilire come si sono svolti i fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un elevato tecnicismo. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso, ma è obbligatorio costruire un’argomentazione che critichi in modo puntuale e specifico la struttura logica e giuridica della sentenza impugnata. La mancata osservanza di questo onere di specificità conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di porre a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, non individua critiche specifiche contro la sentenza impugnata e manca della necessaria correlazione con le motivazioni di quest’ultima, limitandosi a riproporre argomenti già valutati.
Cosa si intende per ‘necessaria correlazione’ tra il ricorso e la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di ricorso non può ignorare il ragionamento del giudice precedente, ma deve confrontarsi direttamente con esso, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione per essere preso in considerazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania di condanna per i reati di cui agli artt. 416 comma 6 e 630 cod. peri., art. 12 n. 1, 3 lett. a) e d), 3 lett. b) D. Igs. 25 luglio 1998 n. 286;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrerr:e denunzia violazio legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. -, il secondo motivo di ricorso – con ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 12 D. Ig luglio 1998 n. 286 -, il terzo motivo di ricorso – cori cui il ricorrente violazione di leg di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen.- ed il quarto motivo di ricorso – con ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’art. 630 cod’ pen.- sono aspecific quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicita ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, h ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di r per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare l ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, infatti che, pur a fronte di una diffusa e ragionata motivazione della Co territoriale, il ricorrente non fa altro che ribadire temi censori già affrontati e ri decisione avversata, mancando di evidenziare specifici vizi motivazionali nel relativo costrut e sconfinando nel merito della regiudicanda, merito precluso nel giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.