Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in un procedimento penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può nemmeno essere esaminato nel merito dal giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su uno dei vizi più comuni: la genericità dei motivi, confermando che un appello vago è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche per chi lo propone.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di rapina impropria. Non rassegnato alla condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ribaltare la decisione.
L’obiettivo del ricorso era contestare la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano giustificato la sua colpevolezza. Tuttavia, come vedremo, la forma con cui è stata presentata tale contestazione si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
I Requisiti di Ammissibilità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il problema non risiedeva nella potenziale fondatezza delle sue ragioni, ma nel modo in cui sono state esposte. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’.
Cosa significa? L’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta affermare che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, indicando quali parti della motivazione sono errate e quali elementi probatori sono stati travisati o ignorati.
La Genericità come Vizio Fatale dell’Impugnazione
Nel caso specifico, l’imputato si era limitato a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però indicare gli specifici elementi su cui si basava la sua critica. Questo ha impedito ai giudici della Cassazione di compiere il loro dovere, ovvero quello di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’.
Se l’atto di appello è vago, il giudice non può sostituirsi alla parte e andare alla ricerca dei possibili errori nella sentenza impugnata. L’impugnazione è un atto critico che deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, punto per punto. Se questo dialogo manca, l’atto è sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione in modo chiaro e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata considerata ‘logicamente corretta’, l’appellante non ha fornito alla Corte gli strumenti per comprendere le basi della sua censura. Questa indeterminatezza ha reso impossibile per il collegio giudicante esercitare il proprio potere di revisione. Pertanto, l’unica conclusione possibile era dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere un’analisi critica, dettagliata e puntuale della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di 3.000 euro inflitta in questo caso a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi e i motivi per cui si contestava la sentenza di condanna, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile dalla Corte?
Secondo l’ordinanza, un ricorso deve indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta ‘a correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di rapina impropria ascritto all’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il Consiglier/e Estensore
Il Pre sente