Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Nel processo penale, l’atto di appello non è una mera formalità, ma uno strumento che richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità e della ripetitività dei motivi. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente perché un ricorso deve confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, presentava ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. La sua difesa si basava principalmente sulla tesi dell’insussistenza del reato, sostenendo di essere rientrato immediatamente presso la propria abitazione. Inoltre, contestava l’aumento di pena applicato per la continuazione e per la ritenuta aggravante della recidiva.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto queste argomentazioni, sottolineando come il rientro a casa non fosse stato un atto spontaneo, ma una conseguenza diretta dell’essere stato notato dalle forze di polizia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nonostante la chiara motivazione della corte territoriale, l’imputato riproponeva le medesime doglianze davanti alla Suprema Corte.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’appello non può essere una semplice riproduzione delle censure già esaminate e rigettate nel grado precedente. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni che hanno portato alla decisione impugnata, evidenziando eventuali errori di diritto o vizi di motivazione.
In questo caso, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, ignorando di fatto le argomentazioni della Corte d’Appello e presentando un atto privo della necessaria specificità. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i vari punti del ricorso.
La genericità del motivo sul delitto di evasione
Il motivo principale, relativo all’insussistenza del delitto di evasione, è stato giudicato generico e riproduttivo. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già logicamente confutato la tesi difensiva. Il fatto che il ricorrente fosse rientrato a casa solo dopo essere stato scoperto dalla polizia rendeva irrilevante la presunta immediatezza del rientro. Il ricorso, non confrontandosi con questa specifica motivazione, è caduto nel vizio di aspecificità, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
L’inammissibilità delle censure sulla pena
Anche le contestazioni relative all’aumento della pena sono state respinte. La critica sull’aumento per la continuazione è stata ritenuta generica. Quella relativa all’aggravante della recidiva è stata considerata priva di effettiva censura. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente motivato la recidiva sulla base delle “plurime e recenti condanne per reati dello stesso tipo e contro il patrimonio”, che indicavano una chiara e aumentata capacità a delinquere del soggetto. Il ricorso non ha mosso alcuna critica puntuale a tale ragionamento, limitandosi a una contestazione superficiale.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante monito: per impugnare efficacemente una sentenza, è indispensabile elaborare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione che si intende contestare. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza un confronto diretto con le motivazioni del giudice, porta a un esito scontato: la dichiarazione di inammissibilità. La specificità non è un cavillo procedurale, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nel sistema processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando manca di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, se non contesta specificamente le motivazioni della sentenza precedente e si limita a riproporre le stesse tesi, viene dichiarato inammissibile per aspecificità.
Perché il rientro immediato a casa non ha escluso il reato di evasione in questo caso?
Il rientro immediato non è stato considerato una circostanza a favore dell’imputato perché la Corte ha accertato che esso non è avvenuto spontaneamente, ma solo dopo che l’interessato si è accorto di essere stato notato dalle forze di polizia. Questo ha dimostrato la piena volontà di commettere il reato.
Come è stata giustificata l’aggravante della recidiva?
L’aggravante della recidiva è stata motivata dalla Corte territoriale sulla base delle numerose e recenti condanne subite dal ricorrente per reati della stessa indole (nello specifico, reati contro il patrimonio). Questi precedenti sono stati ritenuti indicativi di una sua aumentata capacità a delinquere, giustificando così un aumento della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’insussistenza del delit evasione è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte d appello che ha rilevato l’indifferenza del dato a mente del quale il ricorrente av immediatamente fatto rientro presso l’abitazione, tra l’altro osservando come detto rientro fo avvenuto proprio perché notato dalle forze di polizia mentre era a bordo della propria auto; c infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchit Rv. 236945);
rilevato che generico risulta la parte del motivo con cui si contesta l’aumento per la rit continuazione, mentre privo di effettiva censura risulta la contestazione della rit aggravante (testualmente “per l’aggravante”), evidentemente riferendosi alla contestat recidiva rettamente motivata dalla Corte territoriale che, in risposta alla richiesta formulat conclusioni in appello, ha rilevato le plurime e recenti condanne per reati dello stesso contro il patrimonio che deponevano per una aumentata capacità a delinquere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024