Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non basta un generico dissenso. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su un’unica motivazione ritenuta troppo vaga. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il delitto di resistenza. L’imputato, ritenendo la pena inflitta – quattro mesi di reclusione – eccessiva, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’intero impianto difensivo si basava esclusivamente su questa percezione di eccessività della sanzione, senza articolare specifiche censure di diritto sulla decisione del giudice di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche aggiunto un onere economico per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’. La Corte ha sottolineato che la mera deduzione del carattere ‘asseritamente eccessivo’ della pena non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della decisione, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Per contestare la misura della pena, il ricorrente avrebbe dovuto indicare un vizio specifico nel ragionamento del giudice d’appello, come ad esempio la mancata o illogica valutazione di elementi previsti dalla legge (es. la gravità del fatto, la capacità a delinquere del reo, le circostanze attenuanti). Limitarsi a definire la pena ‘eccessiva’ si traduce in una critica generica che non permette alla Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: i motivi di impugnazione devono essere specifici e puntuali. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare vizi di legge o di motivazione concreti e ben argomentati. Per gli imputati, la decisione evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo inefficace per ottenere una riforma della sentenza, ma comporti anche ulteriori e significative conseguenze economiche. Un’impugnazione presentata senza solide basi giuridiche è destinata non solo al fallimento, ma anche a un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era la generica affermazione che la pena fosse eccessiva, senza indicare alcun vizio di legge specifico nella decisione del giudice precedente.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di resistenza.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il 29/05/1984
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Pizzimenti)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, consistendo nella mera deduzione del carattere asseritamente eccessivo (quattro mesi di reclusione) della pena riportata per il delitto di resistenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024
NOMECOGNOME i NOME