Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise, dettagliate e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità e delle conseguenze economiche che ne derivano per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole sia in primo grado dal Tribunale, con sentenza del 10 luglio 2023, sia in secondo grado dalla Corte di Appello, che aveva confermato la decisione il 3 marzo 2025. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 620,00 euro.
Non rassegnato alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
L’Appello e il ricorso inammissibile per genericità
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo: una presunta “violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale”. Tuttavia, questa formulazione si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di essere un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di giudizio, ma deve limitarsi a verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso che chiede, implicitamente o esplicitamente, una nuova valutazione dei fatti è destinato a essere respinto. Questo è uno dei motivi principali per cui si può incorrere in un ricorso inammissibile.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, dichiarandolo manifestamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo presentato fosse del tutto generico e aspecifico. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in modo puntuale quali fossero gli errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, né ha contestato in modo argomentato le ragioni su cui si fondava la sentenza impugnata.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Limitarsi a riaffermare la propria innocenza o a contestare genericamente la responsabilità penale non è sufficiente.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici. I giudici hanno chiarito che la motivazione della Corte d’Appello era ben strutturata, immune da vizi logico-giuridici e pienamente sufficiente a giustificare sia il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, sia l’adeguatezza della pena inflitta.
Il motivo del ricorrente è stato giudicato “del tutto generico e aspecifico”, poiché non ha precisato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso non era meritevole di essere esaminato nel merito.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, pena l’inammissibilità e sanzioni economiche.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e aspecifico, non specificando le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è ‘deducibile in sede di legittimità’?
Significa che la questione sollevata non rientra tra quelle che la Corte di Cassazione può esaminare. La Corte è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti del processo come un giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1491 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1491 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 luglio 2023 con cui NOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 620,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore