Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’importanza della specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ha messo in luce le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni pecuniarie. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità e le insidie di un approccio difensivo superficiale.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Taranto e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dagli articoli 624 e 625, numeri 2 e 7-bis, del codice penale, e condannato a una pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa. Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione.
Il motivo del ricorso e la decisione della Corte
L’intera strategia difensiva in sede di legittimità si basava su un unico motivo: la presunta ‘mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione’ della sentenza d’appello. Si tratta di un vizio classico, previsto dalla legge, che però deve essere argomentato in modo puntuale.
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e istruttiva: l’impugnazione è stata giudicata manifestamente infondata perché proposta con un motivo non consentito in sede di legittimità e, soprattutto, perché formulata in maniera del tutto generica e aspecifica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, il Collegio ha sottolineato come il ricorso non puntualizzasse le reali ragioni di doglianza né in fatto né in diritto. In altre parole, il difensore si è limitato a enunciare un vizio teorico senza calarlo nella realtà processuale e senza confrontarsi seriamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano invece costruito una motivazione logica e giuridicamente corretta, sia nel riconoscere la responsabilità penale dell’imputato sia nel determinare la congruità della pena.
Un ricorso che non ‘dialoga’ con la sentenza che intende criticare, ma si limita a formule di stile, è destinato a essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte non può, e non deve, sostituirsi al ricorrente nell’individuare le specifiche criticità della decisione di secondo grado.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge in questi casi, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo chiude una vicenda processuale, ma funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, specifici e tecnicamente ineccepibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e aspecifico. Non specificava le ragioni della contestazione in fatto e in diritto e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha valutato la Corte riguardo alla sentenza dei giudici di merito?
La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse ben rappresentata e giustificata, immune da vizi logico-giuridici, e che spiegasse adeguatamente le ragioni del riconoscimento della responsabilità penale e della congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1475 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 3 ottobre 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore