Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non basta impugnare una sentenza: è fondamentale farlo nel modo corretto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci mostra come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo venga respinto, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado dal GUP del Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (legge sugli stupefacenti), decideva di presentare ricorso per cassazione. La condanna, divenuta definitiva nei gradi di merito, prevedeva una pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge in relazione all’articolo 344-bis c.p.p.: Si lamentava la mancata applicazione della disciplina sulla “improcedibilità” per superamento dei termini di durata massima del processo d’appello.
2. Violazione di legge per omessa valutazione delle conclusioni scritte: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse tenuto in considerazione le conclusioni depositate tempestivamente dalla difesa tramite PEC.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per le ragioni che vedremo. Questa decisione conferma l’importanza di formulare i motivi di impugnazione in modo specifico e pertinente.
L’Inapplicabilità della Riforma sull’Improcedibilità
Il primo motivo è stato facilmente respinto. La Corte ha chiarito che la disciplina dell’improcedibilità, introdotta dall’art. 344-bis c.p.p., si applica esclusivamente ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Poiché il reato contestato nel caso di specie era stato commesso nel 2017, la norma non poteva trovare applicazione. Si tratta di un classico caso di irretroattività della norma processuale sfavorevole.
La Genericità del Secondo Motivo e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per “genericità”. La Corte ha sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a lamentare la mancata valutazione delle sue conclusioni scritte senza però:
* Indicare il contenuto di tali conclusioni.
* Spiegare in cosa differissero dai motivi già presentati nell’atto di appello.
* Dimostrare in che modo la loro mancata valutazione avesse avuto un’influenza determinante sulla motivazione della sentenza impugnata.
Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza della censura, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il principio tempus regit actum per cui le norme processuali si applicano ai fatti avvenuti dopo la loro entrata in vigore, escludendo l’applicazione retroattiva della norma sull’improcedibilità. In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che richiede all’impugnante di non limitarsi a denunce astratte, ma di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per comprendere la presunta violazione di legge e la sua rilevanza nel caso concreto. La genericità, come in questo caso, equivale a un’assenza di motivo e conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere redatto con precisione e chiarezza. L’esito di un ricorso inammissibile non è neutro: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata dal giudice (in questo caso, 3.000,00 euro). Ciò avviene perché si presume che il ricorso sia stato presentato “in colpa”, ovvero senza la dovuta diligenza nella valutazione della sua fondatezza. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di un’attenta preparazione tecnica prima di adire la Suprema Corte.
Perché il motivo sull’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. è stato respinto?
La Corte ha stabilito che la disciplina sull’improcedibilità si applica solo ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, mentre il reato oggetto del processo era stato commesso nel 2017. Pertanto, la norma non era applicabile al caso di specie.
Cosa significa che un motivo di ricorso è inammissibile per genericità?
Significa che il motivo è stato formulato in modo vago e non specifico. Nel caso concreto, il ricorrente non ha chiarito quale fosse il contenuto delle conclusioni che asseriva non fossero state considerate, né come la loro valutazione avrebbe potuto cambiare l’esito della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 934 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 28/05/2018, che aveva condannato NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 344bis c.p.p.; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alle conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa a mezzo EMAIL, non considerate dalla sentenza gravata.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, basti ricordare che – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata – la disciplina dell’improcedibilità si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, laddove il presente risulta commesso nel 2017.
3.2. Il secondo motivo Ł del pari inammissibile per genericità; esso, infatti, omette perfino di indicare, se non con un generico riferimento all’articolo 344bis (su cui la sentenza gravata ha reso motivazione) quale fosse il contenuto delle conclusioni depositate, in cosa differissero dall’atto di impugnazione e in che modo l’ipotetica omessa valutazione delle stesse abbia avuto influenza determinante sul contenuto della motivazione.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
– Relatore –
Ord. n. sez. 18081/2025
CC – 12/12/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME