Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Guida in Stato di Ebbrezza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore tecnico. Un ricorso formulato in maniera vaga rischia di essere dichiarato un ricorso inammissibile, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso relativo a una condanna per guida in stato di ebbrezza.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda ha origine con una condanna inflitta dal Tribunale di Parma e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato ai sensi dell’articolo 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del Codice della Strada. La pena stabilita era di un anno di arresto e 3.000,00 euro di ammenda.
Contro la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ovvero la “particolare tenuità del fatto”.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della possibile applicazione dell’art. 131-bis, ma si è fermata a un livello procedurale precedente.
Secondo i giudici di legittimità, il motivo proposto era “del tutto generico ed aspecifico”. Questa valutazione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi, né si fosse confrontato in modo critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione della Corte di Appello fosse ben costruita, immune da vizi logico-giuridici, e sufficiente a giustificare sia il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, sia la congruità della pena inflitta.
Il ricorso, al contrario, si è limitato a enunciare una doglianza senza articolarla in modo da scalfire il ragionamento dei giudici di merito. In pratica, la difesa non ha spiegato perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto, limitandosi a lamentarne la mancata applicazione. Questo approccio è stato considerato insufficiente per attivare un vaglio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una simile impostazione difensiva. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso individui con precisione il vizio di legge della sentenza impugnata e ne dimostri la rilevanza con argomenti pertinenti e specifici.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza rappresenta un importante monito: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività che non ammette approssimazioni. Non basta indicare una norma che si presume violata; è necessario costruire un’argomentazione solida che dialoghi criticamente con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non ha puntualizzato in modo adeguato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, né si è confrontato correttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
L’imputato poteva chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in Cassazione?
L’imputato ha tentato di farlo, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile non perché la richiesta fosse illegittima in astratto, ma perché il modo in cui è stata presentata (il ricorso) era viziato da genericità, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma del 9 febbraio 2023 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione ex art. 129 cod. proc. pen. della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. peli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito be rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.