Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Essenziale
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede non solo il rispetto dei termini, ma anche la formulazione di motivi chiari e specifici. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di una contestazione generica, che non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di questo principio, sottolineando come la mancanza di specificità possa portare non solo al rigetto del ricorso ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, l’impugnazione si fondava su un’unica doglianza: l’eccessività della pena inflitta dai giudici di merito. Il ricorrente, in sostanza, riteneva che la sanzione fosse sproporzionata, ma senza entrare nel dettaglio delle ragioni che rendevano tale valutazione errata secondo la sua prospettiva.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non valuta se la pena fosse effettivamente eccessiva), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni
La ragione fondamentale dietro la decisione risiede nella ‘mancanza di specificità’ della doglianza. La Cassazione ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a lamentare l’eccessività del trattamento sanzionatorio in modo astratto. Non ha, invece, sviluppato un’argomentazione critica che si confrontasse punto per punto con la ‘puntuale esposizione dei criteri’ adottati dai giudici della Corte d’Appello per determinare la pena.
In altre parole, per contestare validamente una sanzione, non è sufficiente affermare che sia ‘troppo alta’. È necessario spiegare perché i criteri legali utilizzati dal giudice (come la gravità del fatto, la capacità a delinquere del reo, ecc.) sarebbero stati applicati in modo errato o illogico. Poiché il ricorso non ha fatto questo, è stato considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. L’esito è stato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: ogni motivo di impugnazione deve essere specifico. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso un’analisi critica e argomentata delle decisioni del giudice precedente, non con semplici affermazioni di dissenso. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere riesaminata la sua posizione, ma comporta anche un aggravio di costi. La lezione è chiara: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per un’efficace difesa tecnica in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica doglianza, relativa all’eccessività della pena, è stata ritenuta priva di specificità, in quanto non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO24 Puleo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto infine che l’unica doglianza relativa all’eccessività del trattamento sanzioNOMEri priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adotta giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024