Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
NOME, nato a Casavatore il giorno DATA_NASCITA – di fiducia
NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza nrg. 144/2024 in data 29 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi deg artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con
contraddittorio scritto;
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udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni;
letta la memoria difensiva di replica datata 13 giugno 2024 alle conclusioni della Procura generale a firma dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza presentata dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 6 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ha confermato il predetto sequestro fino alla concorrenza dell’importo di 38.067,91 euro nei confronti di NOME COGNOME e dell’importo di 7.562,00 euro nei confronti di NOME COGNOME, annullando invece il predetto decreto con riferimento agli importi eccedenti le somme indicate.
NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano indagati in relazione ai reati di truffa e di usura.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degli indagati, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e degli artt. 640-quater e 644, ultimo comma, cod. pen. nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Rilevano i difensori dei ricorrenti che un primo provvedimento di sequestro preventivo, emesso quando le indagini relative al reato di usura erano appena iniziate, aveva colpito tutte le somme rinvenute nella disponibilità degli indagati.
La situazione sarebbe invece cambiata allorquando, all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini, è stato emesso un secondo decreto di sequestro preventivo, questa volta “per equivalente”, dato che in tal caso l’importo dei profitti illeciti è definitivamente determinato.
Infatti, secondo quanto indicato negli atti della Guardia di Finanza:
NOME COGNOME avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 79.942,91 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo maggiore pari ad euro 89.420,00;
NOME COGNOME avrebbe conseguito un profitto complessivo pari ad euro 8.037,00 mentre nel giugno 2022 aveva subito un sequestro di importo pari
ad euro 3.200,00 ed ha, inoltre proceduto a restituire spontaneamente euro 24.000,00.
Di conseguenza il provvedimento impugnato – secondo la difesa dei ricorrenti – si presenta illogico, carente di motivazione nonché in contrasto con gli artt. 640-quater e 644 cod. pen. che stabiliscono che sono sottoponibili a confisca per equivalente solo gli importi costituenti profitto illecito, invece nei confro degli odierni ricorrenti è accaduto il contrario.
Occorre solo aggiungere che nella già menzionata memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale datata 13 giugno 2024 ed a firma dell’AVV_NOTAIO sono state sostanzialmente replicate le argomentazioni contenute nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché da un lato prospettano vizi di motivazione come noto improponibili innanzi a questa Corte di legittimità in materia di sequestro alla luce del disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. che ammette il ricorso solo per violazione di legge e, dall’altro, perché sono del tutto generici.
In relazione a quest’ultimo profilo, rileva l’odierno Collegio che al fine dimostrare l’esistenza di una violazione di legge legata alla (parziale) duplicazione dei provvedimenti di sequestro relativi ai medesimi beni, unica per legge prospettabile a questa Corte di legittimità in materia di sequestri, la difesa de ricorrenti avrebbe dovuto documentare nel dettaglio la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie affermazioni (e per l’effetto l’erroneità dei calcoli operati dal Tribunale) allegan gli elementi già nella disponibilità dei Giudici del merito dai quali desumere il viz lamentato – capi di imputazione specificamente richiamati nell’ordinanza impugnata, verbali di sequestro con indicazione dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme attinte dai provvedimenti cautelari in riferimento a ciascuno degli indagati ed in relazione a ciascuna RAGIONE_SOCIALE imputazioni, documentazione relativa all’asserita restituzione della somma di 24.000 da parte di NOME COGNOME – il tutto in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.
Ciò tuttavia non è avvenuto, il che taccia di genericità il contenuto dei ricorsi e ne impone per legge la declaratoria di inammissibilità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,
n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024.