Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. Quando questi elementi mancano, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare per non vedere la propria impugnazione respinta prima ancora di essere discussa nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello. La difesa ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse censure. In particolare, si contestava l’esistenza dell’elemento della minaccia, costitutivo del reato, e si chiedeva la disapplicazione della recidiva reiterata, un’aggravante che comporta un sensibile aumento della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise, che evidenziano i paletti rigorosi del giudizio di legittimità.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il principale vizio riscontrato dalla Corte è stata la natura generica, confusa e tecnicamente imprecisa delle censure. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro i punti della sentenza impugnata, evidenziando precisi errori di diritto.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Un altro punto cruciale è il ruolo della Corte di Cassazione. Essa è un “giudice di legittimità”, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o proporre una “lettura alternativa” delle prove, come tentato dalla difesa. La Corte si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Proporre un riesame dei fatti è un errore che porta inevitabilmente a un giudizio di ricorso inammissibile.
La Corretta Applicazione della Recidiva Reiterata
Anche sulla specifica doglianza relativa all’aggravante della recidiva (art. 99, comma quarto, c.p.), la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello. È stato ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla recidiva non si basa solo sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso. Il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti. Lo scopo è verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la fine del percorso processuale, ma anche un aggravio di costi. La decisione evidenzia la necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di formulare censure specifiche e pertinenti, focalizzate su vizi di legittimità e non su una sterile riproposizione di argomenti di fatto. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, non ignorarla ripetendo argomenti già vagliati e respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure sono generiche, confuse, formulate in modo non tecnico o si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti. Inoltre, è inammissibile se propone una rilettura dei fatti (valutazione di merito) invece di contestare errori di diritto.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti o valutare nuovamente le prove, ma controllare che i giudici dei tribunali e delle corti d’appello abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Come valuta il giudice la circostanza aggravante della recidiva?
Il giudice non la applica automaticamente. Deve esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. La valutazione si basa sulla verifica che la pregressa condotta criminosa sia sintomo di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia influito come causa scatenante (fattore criminogeno) per la commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che le censure proposte con l’unico motivo di ricorso si caratterizzano per genericità e confusione e risultano formulate in modo del tutto atecnico richiamando quale vizio la “carenza della motivazione” ed aspecifico quanto all’insussistenza dell’elemento della minaccia, quale elemento costitutivo del contestato reato di rapina, ed ancora quanto alla asserita necessità di giungere alla disapplicazione della recidiva reiterata, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
atteso che di fatto con tale aspecifico motivo la difesa ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione, logica e chiara della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
che, inoltre, con specifico riguardo alla doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., va osservato che la Corte territoriale nel caso de quo ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le preceden condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore