Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali è inammissibile, risolvendosi in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), il quale, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7).
Rilevato che le indicate censure si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710);
Considerato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confessione stragiudiziale dell’imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l’applicazione dei relativi criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, Rv. 278923);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.