Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare rigorosi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. L’analisi di questa ordinanza è fondamentale per comprendere l’importanza di una difesa tecnica e argomentata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582-583 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre con il secondo richiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza che taglia corto con le richieste del ricorrente. Entrambi i motivi di ricorso sono stati giudicati viziati da una genericità intrinseca. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione ha reso definitiva la condanna inflitta in appello e ha comportato per l’imputato l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Vizio Fatale del Ricorso
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi presentati non potevano essere accolti. Il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato definito come una serie di “mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare la colpevolezza senza però smontare, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di merito. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare specifici vizi (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata.
Analogamente, anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La difesa aveva richiesto l’applicazione delle attenuanti, ma si era limitata a invocarle senza “specificare in forza di quali elementi concreti e rilevanti” queste avrebbero dovuto essere concesse. Mancava, cioè, l’indicazione di fatti o circostanze, eventualmente trascurati dalla Corte d’Appello, che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La semplice richiesta di un beneficio di legge non è sufficiente; è necessario argomentare il perché tale beneficio sia dovuto nel caso specifico.
Le Conclusioni: l’Onere di Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Chi ricorre in Cassazione deve redigere un atto che non sia una sterile lamentela, ma un’analisi critica e puntuale della decisione che intende contestare. È necessario evidenziare le contraddizioni, le omissioni o gli errori di diritto presenti nella sentenza, offrendo al giudice di legittimità argomenti precisi su cui basare la propria valutazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici, sancendo la definitività della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici, ovvero si limitavano a mere affermazioni senza un confronto argomentato con le ragioni della sentenza di condanna.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico”?
Un motivo è considerato generico quando non critica in modo specifico la sentenza impugnata, ma si esaurisce in richieste astratte o ripetitive, senza indicare gli elementi concreti e rilevanti che il giudice di merito avrebbe trascurato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41063 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERRETO SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 582-583 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l’inesistenza della motivazione in punto di responsabilità, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Ritenuto che analogo vizio presenta il secondo motivo di ricorso, che invoca le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 bis cod. pen, poiché si limita a richiederne il riconoscimento senza specificare in forza di quali elementi concreti e rilevanti, in tesi pretermessi, dette attenuanti sarebbero concedibili (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024