Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma uno strumento che richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un appello formulato in modo vago, illustrando perché un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato una condanna emessa dal Tribunale locale. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione.
Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado sulla sussistenza della recidiva. L’obiettivo era quello di contestare un aspetto della valutazione della pena e della pericolosità sociale del soggetto.
I Motivi del Ricorso e la Genericità della Difesa
La difesa ha lamentato che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva sussistente la recidiva. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questa doglianza era stata presentata in modo ‘del tutto generico’.
Invece di confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico, chiedendo implicitamente alla Cassazione di effettuare un nuovo esame dei fatti. Questa è una richiesta che esula dai poteri della Corte di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha evidenziato come la motivazione della Corte d’Appello fosse, in realtà, tutt’altro che carente. I giudici di merito avevano indicato ‘dettagliatamente e in maniera specifica’ le numerose condotte oggetto di precedenti penali.
Secondo la Suprema Corte, la condotta al centro del procedimento rappresentava solo l’ultima manifestazione di una ‘già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale’. La motivazione impugnata era quindi logica, coerente con le risultanze processuali e in linea con i principi giurisprudenziali (richiamando, tra le altre, la sentenza n. 46566/2017).
L’inammissibilità deriva quindi dal fatto che l’atto di appello non può essere una semplice lamentela, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è chiaro: per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, il ricorso deve essere specifico, pertinente e deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Limitarsi a una critica generica o a sollecitare un riesame dei fatti si traduce in un ricorso inammissibile, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano formulati in modo del tutto generico e non si confrontavano specificamente con le valutazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a chiedere un riesame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte d’Appello aveva davvero omesso di motivare sulla pericolosità sociale del ricorrente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la motivazione della Corte d’Appello era dettagliata e specifica, avendo evidenziato le numerose condotte illecite precedenti del ricorrente come prova di una chiara propensione a violare la legge e della sua pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2023, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011.
Ritenuto che la difesa lamenta in modo del tutto generico l’omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica le numerose condotte oggetto dei precedenti penali, evidenziando che la condotta, oggetto di questo procedimento, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ad agire in dispregio della legge e della sua pericolosità sociale;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
I re estensore
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Il Presidente