Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40906 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di LOCRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con motivi sovrapponibili, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati è privo di concreta specificità in quanto omette di svolgere una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata in ordine agli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie di Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale possibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo (Sez. 6, n. 20095, del 26/02/20143, Ferrara, Rv. 256228);
che, invero, il giudice del merito ha osservato che il processo di primo grado si è contraddistinto per l’acquisizione di cospicuo materiale probatorio senza che quindi residui la necessità di un ulteriore incremento conoscitivo;
invero, dalle deposizioni testimoniali, dal verbale di sopralluogo e dall’incontestabile proprietà del bestiame agli imputati risulta pacifica la prova della responsabilità del ricorrente per il reato contestato;
ritenuto che, GLYPH secondo GLYPH il consolidato orientamento di GLYPH legittimità l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
vista la memoria dell’21 settembre 2024 con allegati, depositata dal difensore del ricorrente, che nulla aggiunge di decisivo ai motivi dedotti;
rilevato che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore