Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa chiarezza sulla genericità dei motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione precedente. I motivi devono essere chiari, specifici e tecnicamente fondati. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo vago e confuso. Analizziamo insieme questa decisione per capire le conseguenze pratiche di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado. La sua difesa si basava su presunti vizi di motivazione riguardo alla valutazione delle circostanze del reato. In particolare, il ricorrente sosteneva la propria inconsapevolezza riguardo alle specifiche caratteristiche della droga che stava trasportando.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito della questione sollevata. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione non fosse altro che “una mera e confusa espressione di dissenso dalle argomentazioni della sentenza impugnata”.
Di conseguenza, in applicazione della legge, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “genericità del motivo”. Per la Cassazione, un ricorso non può limitarsi a lamentare genericamente un’ingiustizia o un errore di valutazione. Deve, al contrario, indicare in modo preciso e puntuale quali parti della motivazione della sentenza precedente sono errate e perché. Nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente affermato di non essere consapevole, senza però articolare una critica specifica e coerente contro il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per giungere alla sua condanna.
Questa mancanza di specificità trasforma il ricorso in una sorta di terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa che non è permessa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione può valutare solo la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non riesaminare le prove. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinarla, ipotesi che la Corte ha escluso in questo caso, richiamando un precedente della Corte Costituzionale.
Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: un’impugnazione in Cassazione è un atto tecnico che richiede rigore e precisione. La presentazione di un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude ogni possibilità di vedere riformata la sentenza di condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione sottolinea che la giustizia ha dei costi e che l’accesso ai gradi superiori di giudizio deve essere esercitato con responsabilità, presentando motivi di ricorso seri, pertinenti e chiaramente argomentati. In caso contrario, il risultato è una declaratoria di inammissibilità e l’addebito di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua “genericità”, ritenendolo una “mera e confusa espressione di dissenso” piuttosto che una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile evitare di pagare la sanzione in caso di inammissibilità?
No, non in questo caso. La Corte ha specificato che la condanna al pagamento della somma non viene applicata solo se si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità, circostanza che i giudici hanno escluso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Egli lamenta vizi di motivazione «in tema di valutazione delle circostanze», in realtà, però, deducendo la propria inconsapevolezza, quanto meno, delle caratteristiche della droga da lui trasportata.
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, risolvendosi in una mera e confusa espressione di dissenso dalle argomentazioni della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.