Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello vago e generico rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per tentato furto, offrendo un chiaro monito sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per tentato furto di un anello di valore. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, aveva ritenuto l’imputato e una coimputata responsabili del reato. Questa decisione era stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di tentare l’ultima via legale a sua disposizione: il ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Critica della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo: la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. In particolare, lamentava un “travisamento dei fatti e delle risultanze processuali” sia riguardo all’accertamento del reato sia riguardo alla pena inflitta. Tuttavia, questa doglianza è stata formulata in modo del tutto generico. L’appellante, infatti, non ha specificato quali fatti sarebbero stati travisati né quali prove sarebbero state interpretate erroneamente dai giudici di merito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che un’impugnazione in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare “deduzioni generiche”. Al contrario, deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono le richieste, evidenziando in modo puntuale dove e come i giudici dei gradi precedenti avrebbero sbagliato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Per consentire questo controllo, il ricorso deve essere specifico: deve “attaccare” punti precisi della sentenza impugnata, spiegando perché sono errati dal punto di vista legale o palesemente illogici. Un ricorso che si limita a lamentare genericamente un’ingiustizia o un travisamento dei fatti, senza indicare quali, si sottrae a questo meccanismo e diventa un tentativo inaccettabile di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Di conseguenza, la legge ne sancisce l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha conseguenze pratiche molto chiare. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da lezione: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che i motivi siano chiari, specifici e ancorati a precise violazioni di legge o vizi di motivazione, altrimenti il rischio di un ricorso inammissibile e di ulteriori oneri economici è quasi una certezza.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenerli. L’imputato non ha indicato quali fatti o prove sarebbero stati travisati dalla corte precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in “sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e rivalutare i fatti del caso come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze emesse dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la senten del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto COGNOME NOME NOME NOME coimputata, responsabili del delitto di tentato furto di un anello in oro con dia e acquamarina, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
l’unico motivo di ricorso, con il quale l’imputato lamenta la mancanza e Manifest illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze proces in ordine al reato contestato e al trattamento sanzioNOMErio, non è consentito legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive de ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati;
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pe pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/11/2025.