Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti processuali, sottolineando come un ricorso inammissibile per genericità non abbia alcuna possibilità di successo. La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione di una persona condannata per rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputata era stata ritenuta penalmente responsabile per aver partecipato a una rissa, aver causato lesioni e aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale. Non soddisfatta della decisione, la persona condannata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputata ha basato la sua difesa in Cassazione su due argomenti principali:
1. Sulla responsabilità per rissa e lesioni: La difesa ha contestato la valutazione delle prove fatta dai giudici di secondo grado, evocando una violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, ma senza entrare nel dettaglio e senza muovere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
2. Sul reato di resistenza a pubblico ufficiale: È stato sollevato un vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. Anche in questo caso, il motivo di ricorso è stato formulato in termini generali.
Inoltre, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che vi fossero elementi positivi da valutare.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. La ragione fondamentale risiede nella genericità dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che non è sufficiente lamentare una presunta violazione di legge o un vizio di motivazione in modo astratto. Al contrario, è necessario che il ricorso si confronti direttamente con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento punto per punto con argomentazioni precise e pertinenti. In questo caso, i motivi di ricorso si sono limitati a enunciazioni generiche, senza una reale disamina critica delle argomentazioni logiche e coerenti sviluppate dalla Corte d’Appello.
Le Attenuanti Generiche e il Potere Discrezionale del Giudice
Anche riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato. La motivazione con cui un giudice nega la concessione di tali attenuanti non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica. La Corte ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che indichi quali elementi ha ritenuto decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione, rendendo la doglianza infondata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è “generico” quando non individua le specifiche criticità del provvedimento ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte, o a criticare in modo astratto la valutazione delle prove. La Cassazione ha ritenuto che i motivi presentati fossero proprio di questa natura: non affrontavano le ragioni specifiche per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto provata la responsabilità penale e la sussistenza del dolo, limitandosi a un dissenso non argomentato. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, il principio di diritto applicato è quello secondo cui la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo non palesemente illogico, sfugge al controllo di legittimità. La mancanza di elementi positivi di valutazione, come evidenziato dalla Corte d’Appello, era una ragione sufficiente per giustificare il diniego.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta essere in disaccordo con una decisione per ottenere una riforma in Cassazione. È indispensabile redigere un ricorso specifico, tecnico e puntuale, che metta in luce le reali debolezze giuridiche e logiche della sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Essi non contenevano una critica puntuale e specifica della valutazione delle prove e del ragionamento logico-giuridico della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a evocare violazioni di legge in modo astratto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Invece di evidenziare errori logici o giuridici precisi nel ragionamento del giudice, si limita a esprimere un dissenso generale o a riproporre le stesse tesi difensive già respinte nei gradi precedenti.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai reati di rissa e lesioni, omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Osservato che il secondo motivo, avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo dei reati di resistenza a p.u. è generico, considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, in ordine alla sussistenza dell’elemento intenzionale (cfr. pag. 8 punti 7 e 8 della sentenza impugnata).
Rilevato che, inoltre, il giudice del gravame ha puntualmente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e alla impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di positivi elementi di valutazione.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024