Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale formulare motivi di ricorso specifici, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna a ulteriori spese. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo principio, offrendo spunti fondamentali per chiunque operi nel diritto penale.
Il Caso in Esame: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di tentato furto in abitazione. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte di Appello, che aveva soltanto rideterminato la pena, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, lamentando una violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
Il ricorrente presentava un unico motivo di ricorso, con il quale cercava di smontare l’impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la genericità dell’impugnazione.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo i giudici, il motivo presentato era “generico” perché, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello definita come “congrua, logica e corretta”, non indicava gli elementi specifici che ne dimostrassero l’erroneità. In altre parole, l’atto di impugnazione non permetteva al giudice di legittimità di comprendere quali fossero i passaggi logici contestati e perché fossero ritenuti viziati. Questa mancanza ha impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio consolidato: non basta affermare genericamente che una sentenza è sbagliata. È necessario “dialogare” con la motivazione del provvedimento impugnato, individuando con precisione le criticità e offrendo argomentazioni puntuali a sostegno della propria tesi. L’appello del ricorrente non ha superato questa soglia di specificità.
La Corte ha rilevato che la difesa non ha fornito gli strumenti per individuare i rilievi mossi alla sentenza, limitandosi a una critica generale che non scalfiva la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito. Di fronte a una motivazione ritenuta immune da vizi evidenti, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo e viene, per l’appunto, dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato penalista: la redazione di un ricorso per cassazione è un’arte di precisione. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso giudiziario per l’assistito, ma comporta anche conseguenze economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’insegnamento è chiaro: ogni impugnazione deve essere costruita su critiche mirate, specifiche e ben argomentate, che mettano in luce le reali debolezze della sentenza impugnata. Le censure generiche e apodittiche sono destinate a essere respinte, confermando l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella pratica legale.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico”. Non specificava in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, e non consentendo alla Corte di individuare i presunti vizi della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” secondo la Corte?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando si limita a una critica generale della sentenza impugnata senza indicare in modo specifico quali parti della motivazione sono ritenute errate, illogiche o contraddittorie. In pratica, non fornisce al giudice dell’impugnazione gli elementi necessari per esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di I ,e,NOME confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto tentato furto in abitazione e ha rideterminato la pena;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua, logica e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024