Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai dettagli. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una formulazione generica, che non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di contestare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione per Stupefacenti
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa chiedeva, tra le altre cose, il riconoscimento dell’ipotesi lieve del reato, una circostanza attenuante che avrebbe comportato una pena significativamente più bassa. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tale richiesta, basando la sua decisione su una serie di elementi probatori emersi durante il processo.
Le Prove Valutate dalla Corte d’Appello
I giudici di secondo grado avevano escluso la lieve entità del fatto dopo un’analisi complessiva del quadro probatorio. In particolare, avevano considerato:
* Le esorbitanti quantità delle due diverse tipologie di sostanze stupefacenti sequestrate.
* L’esito delle perquisizioni, che aveva portato al rinvenimento di fogli manoscritti con dettagli contabili riconducibili all’attività di spaccio.
* Il ritrovamento di tre bilancini di precisione e numerosi contenitori, considerati strumenti tipici per il confezionamento delle dosi.
Questi elementi, valutati nel loro insieme, indicavano un’attività non occasionale o di modesta entità, rendendo impossibile applicare l’attenuante richiesta.
Le Motivazioni sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché palesemente generico. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione si limitasse a riproporre la richiesta di applicazione dell’ipotesi lieve, senza però confrontarsi in alcun modo con le specifiche ragioni addotte dalla Corte d’Appello per escluderla. In pratica, il ricorso ignorava completamente l’analisi delle prove (quantità della droga, appunti contabili, bilancini) che costituiva il cuore della motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Conseguenze Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle richieste già formulate, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della decisione che si intende contestare. In mancanza di questo confronto diretto, l’impugnazione risulta priva della specificità richiesta dalla legge e, di conseguenza, inammissibile. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato palesemente generico, in quanto non si confrontava in alcun modo con le motivazioni specifiche della sentenza impugnata che avevano escluso l’ipotesi di reato lieve.
Quali elementi avevano portato la Corte d’Appello a escludere l’ipotesi lieve?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulle esorbitanti quantità di due tipi di sostanze stupefacenti, il ritrovamento di fogli manoscritti con dettagli contabili, tre bilancini di precisione e numerosi contenitori.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 07/10/1995
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’ esclusione della ipotesi lieve e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, le esorbitanti quantità delle due tipologie di sostanze stupefacent rinvenute e l’esito delle perquisizioni e del sequestro con il rinvenimento d fogli manoscritti con dettagli contabili, tre bilancini e numerosi contenitori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024