Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non generico. La decisione in esame sottolinea come un ricorso inammissibile non sia solo un errore tecnico, ma rappresenti un’occasione mancata per la difesa, con conseguenze economiche dirette per l’imputato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie di minore gravità legata al traffico di sostanze stupefacenti. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile
L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la sentenza di secondo grado sostenendo la mancanza di un’adeguata motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere questa doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Corte ha evidenziato come le censure mosse fossero ‘assolutamente generiche’ e ‘del tutto aspecifiche’. Invece di confrontarsi puntualmente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che secondo i giudici era ‘conferente’, il ricorso si limitava a una critica superficiale. La legge, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, impone che i motivi di ricorso indichino in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. In assenza di questo confronto critico e dettagliato, l’impugnazione perde la sua funzione e non può essere accolta.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione non è una mera formalità, ma si fonda sulla necessità di garantire l’efficienza e la serietà del processo. Un ricorso generico non permette al giudice di legittimità di comprendere quali siano i vizi specifici della decisione precedente. È un principio di lealtà processuale: la difesa deve ‘dialogare’ con le motivazioni del giudice d’appello, smontandole pezzo per pezzo con argomentazioni precise, non limitarsi a esprimere un dissenso generico.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato l’assenza totale di ‘confronto con le adeguate giustificazioni’ fornite dalla Corte d’Appello sia per l’affermazione di responsabilità che per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Questo vizio strutturale ha reso il ricorso inidoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, portando inevitabilmente alla sua reiezione.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e significative. Per l’imputato, un ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Per gli avvocati, questa decisione è un monito sull’importanza cruciale di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e pertinenti. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o lamentare un vizio; è indispensabile dimostrare come quel vizio si sia concretamente manifestato nella sentenza impugnata, attraverso un’analisi critica e puntuale. In definitiva, la specificità non è un optional, ma il cuore stesso del diritto di impugnazione.
Cosa rende un ricorso penale ‘inammissibile’ secondo questa decisione?
Un ricorso è inammissibile quando è formulato in termini del tutto aspecifici e generici, omettendo di indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, come invece richiesto dalla legge.
Qual era la principale doglianza del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, ma lo faceva attraverso censure generiche circa la presunta mancanza di un’idonea motivazione nella sentenza d’appello, senza un confronto specifico con le argomentazioni della stessa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 319/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente gen iriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta a conferente apparato argomentativo.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilit’l (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’aff rmazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. amento delle i Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente