Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, n. in Tunisia, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 23/01/2024 del GIP del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio in riferimento al secondo motivo di ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, anche del primo e terzo.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, così come pure integrati con le conclusioni scritte depositate in da giugno 2024, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., p manifesta infondatezza ed assoluta genericità.
1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata, che ha condannato l’imputato alla sol pena pecuniaria, riducendone l’ammontare in considerazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in parte dispositiva (donde la carenza di interesse a coltivare il t motivo di ricorso), si evince che il Giudice di Pace ha fondato la decisione di accertamento del responsabilità tenendo conto delle conclusioni delle parti e delle loro richieste, talché gli o motivi di impugnazione appaiono del tutto generici, evocando la necessità di una motivazione diffusa laddove il giudice di primo grado ha argomentato, sia pur sinteticamente, la propr decisione sulla base dei fatti rappresentati in giudizio; quanto al negato riconoscimento de particolare tenuità dell’offesa nella occupazione abusiva dell’immobile oggetto di imputazione, motivi di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate giudice del nel merito e da questi respinte, con richiamo ai presupposti normativi dell’ist non ravvisati nella fattispecie, senza quindi svolgere alcun ragionato confronto con le specifi argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di pun argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi d ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’att impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
1.2. Consegue la inammissibilità dei motivi di ricorso, atteso che la dimensione cronologic dell’offesa è stata ritenuta inconciliabile con la particolare tenuità dell’offesa, di cui al bis cod. pen., mentre le circostanze attenuanti innominate sono state già riconosciute da giudice di pace. Né sul punto specifico la memoria da ultimo depositata consente conferire efficacia alle argomentazioni già proposte con gli originari motivi di ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazion principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consentono la redazione d motivazione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.