Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
COGNOME (TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Roma che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.
2. I ricorrenti deducono assenza o carenza di motivazione.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio ma è espressione o della discrezionalità affidata al giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, che ha costituito l’unico thema decidendi devoluto al giudice di appello, trattamento peraltro modulato su criteri minimi edittali e sul giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024