Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la genericità degli atti di appello
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari e specifici. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché l’atto presentato era vago e non adeguatamente motivato, confermando la condanna per reati fallimentari e aggiungendo al conto del ricorrente le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I reati contestati includevano diverse fattispecie previste dalla legge fallimentare, tra cui gli articoli 49, 216, 220 e 223. Tuttavia, il ricorso presentato alla Suprema Corte si è rivelato problematico non per il merito delle questioni, ma per la sua forma.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32664/2024, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale decisione non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, motivo: la genericità e l’indeterminatezza dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.
La Corte ha basato la sua decisione sull’inosservanza dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a trascrivere integralmente l’atto d’appello e la sentenza impugnata, senza formulare critiche puntuali e circostanziate.
Secondo i giudici, questo modo di procedere rende il ricorso generico e indeterminato. Un atto così formulato non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti della decisione che si contestano e perché. In assenza di una censura specifica e argomentata, la Corte non può esercitare il proprio sindacato di legittimità. In sostanza, non basta dire di non essere d’accordo con una sentenza; è necessario spiegare nel dettaglio dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, sulla base di elementi concreti.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. È un requisito essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario e il diritto di difesa. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso non può mai ridursi a un ‘copia e incolla’ di atti precedenti. Ogni impugnazione deve essere uno scritto autonomo, che analizzi criticamente la sentenza contestata e articoli in modo chiaro e puntuale le censure. Ignorare questa regola non solo porta a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma espone il proprio assistito a ulteriori sanzioni economiche, rendendo l’esito del processo ancora più gravoso.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ossia se non indica in modo specifico le ragioni e gli elementi di fatto che criticano la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La semplice trascrizione di atti precedenti non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione contestata, individuando con precisione i presunti errori di diritto o di fatto commessi dal giudice precedente e spiegando perché tali errori dovrebbero portare a una riforma della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 49 e 220 legge fall., agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fall. all’art. 216, comma 1, legge fall.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che si risolve nella trascrizione dell’atto di appello e della sentenza impugnata, è generico e indetermiNOME e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente