Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Limite alla Rivalutazione dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Quando un’impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, la Suprema Corte non entra nemmeno nel merito della questione, ma la respinge con una declaratoria di inammissibilità. Questo caso, relativo a un’accusa di ricettazione, sottolinea il principio fondamentale secondo cui la Cassazione è giudice di legittimità, non un terzo grado di merito.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Ricettazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere una riconsiderazione della propria posizione, sostenendo che la sua intenzione non fosse quella richiesta dalla norma penale per configurare il delitto di ricettazione. Tuttavia, le modalità con cui ha presentato le sue ragioni si sono scontrate con le ferree regole del giudizio di legittimità.
La Specificità come Requisito per un ricorso non inammissibile
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, stabilisce che i motivi di impugnazione devono essere specifici. Questo non è un mero formalismo. La specificità impone al ricorrente di non limitarsi a una generica lamentela, ma di instaurare un dialogo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. È necessario indicare con precisione quali parti della decisione si contestano e per quali ragioni giuridiche si ritengono errate.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era viziato da una duplice mancanza di specificità:
1. Genericità: Le argomentazioni erano indeterminate e non chiarivano in modo netto il vizio di legge della sentenza d’appello.
2. Mancanza di Correlazione: L’atto di ricorso ignorava le precise e articolate risposte che il giudice d’appello aveva già fornito alle medesime questioni, riproponendole in modo identico.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il punto centrale della decisione della Cassazione è il ribadire il proprio ruolo. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove (documenti, testimonianze, etc.) per formarsi un nuovo convincimento sui fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici del merito, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello.
Il ricorso presentato tendeva proprio a questo: a sollecitare una “rivalutazione delle fonti probatorie” e a proporre una “ricostruzione alternativa dei fatti”. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di cassazione e conduce inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni logico-giuridiche chiare e consolidate. I giudici hanno sottolineato che le doglianze difensive erano state ampiamente vagliate e motivatamente disattese nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso si era limitato a una “mera riproduzione” delle argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi con la logica della decisione impugnata.
Citando precedenti giurisprudenziali conformi, la Corte ha concluso che un ricorso così strutturato non supera il vaglio di ammissibilità. La mancanza di specificità e il tentativo di ottenere un riesame nel merito costituiscono vizi insanabili che impediscono alla Corte di procedere all’esame della questione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, pertinenti e rispettosi dei limiti funzionali di ciascun grado di giurisdizione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale per la genericità dei motivi e per la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata, contravvenendo all’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se l’imputato è colpevole o innocente. La Corte controlla solo che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza contro cui si è fatto ricorso diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussisten dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, anche ai fini della qualifi giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sed che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le doglianz difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così decis , il 21 giug o 2024.