Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Quando si decide di impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche. L’ordinanza analizza il caso di un uomo condannato per furto aggravato, il cui unico motivo di appello verteva su una presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato, senza però fornire elementi concreti a sostegno della propria tesi.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per due episodi di furto aggravato. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva già rideterminato la pena, escludendo un’altra accusa di tentato furto per difetto di querela. La pena finale era stata fissata in un anno e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 180 euro. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di contestazione.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Disparità di Trattamento
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio che riteneva di aver subito rispetto a un coimputato. In sostanza, sosteneva che la sua pena fosse ingiustamente più severa di quella inflitta a un’altra persona coinvolta nei medesimi fatti. Questo tipo di doglianza è comune nei processi con più imputati, ma per essere accolta richiede una dimostrazione rigorosa e circostanziata.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso mancasse dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
In primo luogo, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice a infliggere una pena più mite. La sua censura si basava su una mera comparazione con la posizione di un altro soggetto, senza però entrare nel merito della propria situazione personale. Il ricorso era, secondo la Corte, “generico per indeterminatezza” perché non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi concreti e di esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, l’appello trascurava un elemento fondamentale: la diversa gravità della recidiva. La Corte ha implicitamente sottolineato che la valutazione della pena deve tenere conto della storia criminale di ciascun imputato. Non è possibile confrontare due posizioni senza considerare fattori personali come la recidiva, che giustificano pienamente un trattamento sanzionatorio differenziato. Il ricorso, omettendo di affrontare questo aspetto, si è rivelato debole e incompleto.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
La decisione della Cassazione offre un importante insegnamento pratico: un ricorso, specialmente dinanzi alla Suprema Corte, non può limitarsi a lamentele generiche o a semplici paragoni. È necessario costruire un’argomentazione solida, che attacchi la motivazione della sentenza impugnata punto per punto, fornendo elementi concreti che dimostrino l’erroneità della decisione.
In questo caso, il ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono quindi solo un requisito formale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti su cui si basava la richiesta di una pena più mite e non consentiva alla Corte di valutare nel merito le censure, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È sufficiente lamentare una disparità di trattamento rispetto a un coimputato per ottenere una revisione della pena?
No, sulla base di questa ordinanza non è sufficiente. Il ricorrente deve fornire argomenti specifici che giustifichino una pena più lieve per la propria posizione, a prescindere dal confronto con altri. Inoltre, deve considerare tutti gli elementi valutati dal giudice, come la diversa gravità della recidiva personale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31367 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha dichiarato n doversi procedere il relazione al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo C) della rub per difetto di querela ed ha rideterminato la pena in anni uno, giorni venti di reclusione ed eu 180,00 di multa per i delitti di furto aggravato di cui ai capi A) e B) della rubrica;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispett coimputato – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 5 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una moivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato; invero, il ricorrente non indica gli elementi in base ai q giudice avrebbe dovuto irrogare un trattamento sanzionatorio più mite, a prescindere dalla comparazione con il coimputato e trascurando la diversa gravità della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.