Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’analisi nel merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e non limitarsi a enunciazioni generiche. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Tentato Furto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la sua condanna per il reato di tentato furto aggravato in concorso. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena ricevuta, ritenuta eccessivamente severa.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sul merito della questione. Questa decisione non si basa sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente sulla modalità con cui l’appello è stato formulato. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero del tutto generici e manifestamente infondati, un difetto che, secondo la procedura, ne impone il rigetto immediato.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nella critica alla struttura del ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riportare principi giurisprudenziali astratti senza mai “correlarli effettivamente al caso di specie”. In altre parole, la difesa non ha spiegato in modo concreto e puntuale perché e come la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento specifico. La Corte territoriale, infatti, aveva giustificato la pena inflitta in modo logico e congruo, basandosi su elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. Aveva considerato la “negativa personalità dell’imputato”, desunta dai suoi precedenti penali, e l’assenza di prove concrete che dimostrassero le sue disagiate condizioni economiche, addotte dalla difesa per ottenere una pena più mite. Di fronte a questa motivazione, il ricorso si era limitato a sostenere l’esistenza di non meglio specificati “presupposti di fatto e di diritto” per una pena più lieve, senza però contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile e si ravvisa una “colpa” nella sua proposizione (in questo caso, l’evidente infondatezza), il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Tecnica e Specifica
Questa ordinanza della Cassazione offre una lezione cruciale per la pratica legale: un’impugnazione non può essere una mera lamentela generica. Per avere una possibilità di successo, deve essere un’analisi critica, dettagliata e puntuale della decisione che si intende contestare. È necessario individuare i vizi specifici della sentenza, che siano di logica, di applicazione della legge o di valutazione delle prove, e argomentarli in modo chiaro, collegando i principi di diritto ai fatti concreti del processo. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di ricorso inammissibile e di subire ulteriori conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a citare principi giuridici e precedenti giurisprudenziali in modo astratto, senza applicarli specificamente e in modo critico alle argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa evidente del ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Come viene determinata la pena da parte del giudice?
Il giudice determina la pena esercitando un potere discrezionale, guidato dai criteri dell’articolo 133 del codice penale. Tra questi, rientrano la valutazione della personalità dell’imputato (desumibile, ad esempio, da precedenti penali) e altre circostanze specifiche del caso, come le condizioni economiche, se provate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31323 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 2) cod. pen.;
considerato che l’unico motivo dì ricorso – con cui sì denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è de tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al cas specie, ed è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. ch considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando la negativa personalità dell’imputato (tratta dai suoi precedent penali) e l’assenza di elementi che comprovino le disagiate condizioni economiche dell’imputato (addotte dalla difesa con riguardo alla determinazione della pena pecuniaria), non occorrendo dilungarsi che anche al riguardo non è stata sollevata una rituale censura l’indicazione (avendo i ricorso assunto la sussistenza dei «presupposti di fatto e di diritto che avrebbero imposto al Giudic di mitigare il grave trattamento sanzionatorio inflitto»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili dì colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n, 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.