Ricorso Inammissibile: La Lezione della Cassazione sulla Genericità degli Atti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione tecnica e argomentazioni rigorose. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, punto per punto, dove i giudici precedenti hanno sbagliato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando l’appello è vago, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, ritenuto responsabile in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari, decide di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. La condanna, emessa dalla Corte di Appello di Milano, lo accusava di gravi illeciti legati alla gestione societaria, tra cui bancarotta fraudolenta. L’imputato, attraverso il suo difensore, presenta un unico motivo di ricorso, lamentando un presunto “travisamento del quadro probatorio”, sostenendo in sostanza che le prove a suo carico fossero state male interpretate.
L’Importanza della Specificità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nemmeno nel merito della questione. La sua analisi si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. L’ordinanza evidenzia come il ricorso sia “estremamente generico per indeterminatezza”.
La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta dire che una sentenza è sbagliata. È obbligatorio spiegare:
– Quali sono gli errori specifici.
– Perché costituiscono una violazione di legge o un vizio logico.
– Come questi errori hanno inciso sulla decisione finale.
Il ricorso dell’imprenditore si limitava a una denuncia generica, senza individuare quali elementi probatori sarebbero stati travisati e senza spiegare in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte motiva la sua decisione in modo netto. A fronte di una sentenza d’appello la cui motivazione era stata ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha fornito gli strumenti necessari al giudice dell’impugnazione per svolgere il proprio ruolo. Il ricorso non ha indicato gli elementi specifici alla base della censura, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
La Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano le prove. È un giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se un ricorso non evidenzia vizi specifici, ma si limita a riproporre una generica insoddisfazione per l’esito del processo, viene inevitabilmente respinto per ragioni procedurali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è severa: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche due conseguenze economiche per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque affronti un processo penale. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma anche un costo aggiuntivo. La vittoria o la sconfitta in un processo dipendono non solo dalla solidità delle proprie ragioni, ma anche, e spesso soprattutto, dalla capacità di esporle in modo chiaro, specifico e conforme alle regole procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto eccessivamente generico e indeterminato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi specifici a base della censura, impedendo così alla Corte di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la lamentela è formulata in modo vago e astratto, come una semplice affermazione di ‘travisamento della prova’, senza specificare quali prove sarebbero state male interpretate, perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe illogico e in che modo ciò avrebbe influenzato la decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che ha reso definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31258 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERESETO NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 217 co. 1 n. 4, 219 co. 2 n. 1 e 224 co. 1 n. 1 L. Fall.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – i particolare – un travisamento del quadro probatorio, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente