Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo chiari principi sulla specificità dei motivi di impugnazione e sulla discrezionalità del giudice di merito nel concedere le attenuanti generiche. Questa pronuncia è un importante promemoria dei confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata. In secondo luogo, si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
L’accusa, in sintesi, riguardava la gestione di fondi e la responsabilità per il rendiconto giornaliero di cassa, che secondo i giudici di merito era direttamente attribuibile all’imputata data la sua gestione diretta e l’utilizzo dei fondi stessi.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi non meritevoli di accoglimento e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
La Genericità del Primo Motivo e il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha stabilito che il primo motivo di ricorso era privo di “concreta specificità”. Invece di individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, o decisivi travisamenti delle prove, la difesa si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
Questo approccio, secondo i giudici, costituisce un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. I giudici di merito avevano già ampiamente vagliato e disatteso le tesi difensive, spiegando logicamente perché la responsabilità del rendiconto di cassa ricadesse sull’imputata, anche alla luce della sistematicità delle condotte e della consistenza degli importi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per giustificare il diniego. Una volta fornita tale motivazione, logica e non contraddittoria, tutti gli altri elementi a favore si considerano implicitamente superati o recessivi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da evidenti illogicità, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. Il primo è il principio di specificità del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che rendono illegittima la sentenza impugnata, evitando critiche generiche o la mera riproposizione di argomenti già valutati nel merito. Il secondo è il riconoscimento della lata discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, come le attenuanti generiche. Questo potere può essere sindacato in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con fermezza i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una impugnazione che non rispetta tali limiti, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, focalizzati su vizi di legittimità specifici e non su generiche doglianze. Per l’imputato, essa conferma che le valutazioni fattuali e la concessione di benefici come le attenuanti generiche sono, in larga parte, appannaggio esclusivo dei giudici di merito, la cui decisione, se logicamente motivata, è difficilmente scalfibile in Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato troppo generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando non contesta specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma si limita a proporre una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, tentando di ottenere un nuovo giudizio di merito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per motivare il diniego, poiché gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Inoltre, è stata condannata a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a FROSINONE il 06/06/1985
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive mosse con l’atto di appello chiarendo che il rendiconto giornaliero di cassa spettava a colei che l’aveva gestita ed utilizzata e non solo da NOME;
peraltro, la perdurante sistematicità delle condotte e il consistente importo sia giornaliero sia complessivo rilevano quali elementi di fatto che rendono logica la conclusione raggiunta dai giudici d’appello nell’escludere la tesi prospettata dalla difesa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenuta dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo tenendo conto della memoria e della nota spese presentata per il presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente