Ricorso Inammissibile: La Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione vaga e non specifica rischia di essere subito archiviata come un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza neppure entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti principali: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non analizza la fondatezza delle accuse o la correttezza della pena inflitta, ma si ferma a un livello preliminare: la validità stessa dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le censure mosse dall’imputato erano formulate ‘in modo del tutto generico’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza d’appello senza però indicare ‘le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure’.
Questo principio è fondamentale nel processo penale: non è sufficiente lamentare un errore del giudice; è necessario spiegare in modo chiaro e specifico perché la sua decisione sarebbe sbagliata, facendo riferimento a precise norme di legge violate o a elementi fattuali trascurati o mal interpretati. L’assenza di questa specificità rende il ricorso inammissibile perché non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la forma è sostanza. Un ricorso non può essere un semplice lamento contro una sentenza sfavorevole, ma deve essere un atto tecnico, argomentato e puntuale. La genericità non solo preclude ogni possibilità di successo nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche dirette, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione. La condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia riservato a questioni serie e ben motivate.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano formulati in modo del tutto generico, senza indicare le specifiche ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno delle censure mosse contro la sentenza impugnata.
Quali erano le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza di condanna?
Il ricorrente censurava la sentenza per un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità per il reato di evasione e per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10319/24 Cercone NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente nonché all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto formulati in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.