Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’ordinanza n. 29937/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso, originato da una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, diventa un monito per la redazione degli atti di impugnazione, la cui specificità è condizione essenziale per poter accedere al giudizio di legittimità.
Il Contesto: Condanna per Resistenza e Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Napoli, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, tentando di ribaltare l’esito del giudizio di merito.
I motivi addotti a sostegno del ricorso si concentravano su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale. I motivi presentati sono stati giudicati ‘generici e meramente assertivi’. Questo significa che la difesa non ha individuato punti specifici e concreti della decisione della Corte d’Appello che fossero errati o illogici. Anziché contestare passaggi precisi della motivazione, il ricorso si è limitato a riaffermare l’esistenza di vizi senza dimostrarli.
In particolare, anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata presentata ‘in termini del tutto generici’, ricalcando quanto già esposto nei motivi di appello senza un’adeguata critica alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto non censurabile la valutazione sulla recidiva, in quanto sorretta da motivazione adeguata e basata sull’esame delle deduzioni difensive.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali sono stati gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente.
Nel caso di specie, il ricorso mancava di questa specificità. Le critiche erano astratte e non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d’Appello. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che i motivi non fossero ‘consentiti dalla legge in sede di legittimità’. La declaratoria di inammissibilità è stata, pertanto, la conseguenza diretta di questa impostazione difensiva. L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di rigetto di un ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già svolte nei gradi di merito. È necessario, invece, ‘smontare’ la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le specifiche contraddizioni, le carenze o le violazioni di legge. Un ricorso fondato su affermazioni generiche e assertive è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna a ulteriori spese per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e meramente assertivi, ovvero non individuano specifici punti della decisione impugnata da criticare né specifici vizi di motivazione.
È sufficiente criticare la mancata applicazione di una causa di non punibilità per rendere ammissibile il ricorso?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che anche la richiesta di applicazione di una causa di non punibilità, come quella per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deve essere argomentata in modo specifico e non può essere prospettata in termini del tutto generici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione senza che possano individuarsi neppure specifici punti della decisione oggetto del ricorso, anche con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. prospettata in termini del tutto generici con i motiv di appello;
Considerato che non è censurabile la scelta della mancata esclusione della recidiva sorretta da adeguata motivazione e esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024