Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare una critica precisa e puntuale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua eccessiva genericità e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e i rischi di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di proporre ricorso per cassazione. La sua difesa si basava essenzialmente su un punto: la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Sostanzialmente, l’imputato sosteneva di non aver agito con la consapevolezza e la volontà di sottrarsi alla misura restrittiva a cui era sottoposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna per evasione è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha ravvisato alcuna assenza di colpa nel ricorrente che ha dato causa all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno rigettato l’impugnazione. Il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’. Cosa significa? La Corte ha spiegato che il ricorrente si è limitato a proporre una diversa rappresentazione dei fatti, una propria versione della storia, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni e le risultanze probatorie contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, per la Cassazione non è sufficiente dire ‘le cose non sono andate così’. È indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. L’appello ometteva completamente questo ‘confronto critico’, rendendolo di fatto un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene disposta quando, come in questo caso, la causa di inammissibilità è attribuibile a una colpa del ricorrente. Affrontare un procedimento legale, specialmente nelle fasi di impugnazione, richiede una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile per evitare che il proprio diritto a difendersi si trasformi in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio se i motivi presentati sono ‘aspecifici’, cioè troppo generici e non contestano in modo critico e puntuale le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il ricorrente si limita a proporre una diversa versione dei fatti o una critica vaga, senza instaurare un confronto analitico con le prove e le argomentazioni giuridiche su cui si fonda la decisione che intende contestare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice può condannarlo al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce violazione vizi di motivazione in punto di ritenuta colpevolezza, sostanzialmente per difetto di dolo.
Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo, perché omette completamente un confronto critico con le risultanze probatorie e gli argomenti illustrati nella sentenza impugnata, limitandosi ad una diversa rappresentazione dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.