Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Presentare un’impugnazione in Cassazione non è un atto formale, ma richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto generico, che non entra nel merito delle argomentazioni del giudice precedente. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per evasione, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, il suo atto di impugnazione si è rivelato fatale per le sue stesse sorti processuali.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati in poche, ma chiare, parole. L’ordinanza stabilisce che le doglianze presentate erano “totalmente generiche”. Invece di contestare punto per punto le valutazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a “mere enunciazioni”, senza misurarsi con l’apparato argomentativo, definito “puntuale e logico”, della sentenza impugnata. Questo ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è un monito per chiunque intenda adire le giurisdizioni superiori. I giudici hanno evidenziato che il ricorso mancava di due elementi fondamentali: non conteneva “specifiche richieste” e, soprattutto, non le supportava con una “connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto”.
In pratica, non basta affermare di avere ragione; è necessario spiegare perché, sulla base di norme giuridiche precise e di elementi fattuali concreti che emergono dal processo. L’appello non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve costituire una critica strutturata alla decisione che si contesta. La mancanza di questo confronto diretto con le motivazioni della sentenza precedente rende l’atto di impugnazione vuoto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha l’onere di costruire un’argomentazione solida e pertinente, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. In assenza di tale specificità, il ricorso si trasforma in un esercizio sterile, destinato a essere respinto senza nemmeno un esame nel merito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa mancava nel ricorso per essere considerato valido?
Nel ricorso mancava l’enunciazione di specifiche richieste supportata da una connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. In altre parole, non specificava in modo puntuale perché la sentenza precedente fosse errata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto ch sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024