Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia le Impugnazioni Generiche
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità delle censure sia un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna per Resistenza al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di due persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I ricorsi, sebbene presentati separatamente, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come “distinti ma sovrapponibili”, ovvero basati su argomentazioni molto simili tra loro. Gli imputati contestavano sia l’affermazione della loro responsabilità penale sia l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità delle doglianze formulate. Secondo i giudici, i ricorrenti non hanno mosso critiche specifiche e pertinenti alla sentenza della Corte d’Appello, ma si sono limitati a una “mera enunciazione riproduttiva di censure già vagliate dalla Corte territoriale”.
In altre parole, invece di evidenziare presunti errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza di secondo grado, gli imputati hanno semplicemente riproposto le stesse difese, senza confrontarsi con il “puntuale e logico apparato argomentativo” con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione. Anche la critica relativa all’eccessività della pena è stata giudicata priva di specificità, poiché non si confrontava con i criteri che i giudici di merito avevano esplicitamente indicato per commisurare la sanzione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove nel merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve quindi indicare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche per cui lo si ritiene errato.
Un’impugnazione che ignora le ragioni esposte dal giudice precedente e si limita a riaffermare la propria tesi difensiva è considerata un “non-ricorso”. Manca di quel necessario confronto critico con la decisione impugnata che è l’essenza stessa del giudizio di Cassazione. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte riafferma il proprio ruolo di custode della legge e della corretta procedura, evitando di trasformarsi in un’ulteriore istanza di merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica di fondamentale importanza per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già spesi. È necessario uno studio approfondito della sentenza che si intende criticare, per individuarne le specifiche debolezze giuridiche o logiche. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna e aggravando la posizione del ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le doglianze erano generiche, si limitavano a riproporre censure già esaminate in appello e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
È sufficiente lamentare una pena eccessiva per ottenere una riduzione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la decisione, anche la doglianza relativa all’eccessività della pena deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con i criteri adottati dai giudici di merito per la sua determinazione, altrimenti viene considerata generica e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5754/24 Compierchio + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti, distinti ma sovrapponibili;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. p. 3-4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, infine, che anche la residua doglianza relativa all’eccessività del trattamen sanzionatorio – è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024