Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, come stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza. Questa decisione offre un importante spunto per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tramite il suo difensore, lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo in sostanza la mancanza di una motivazione adeguata nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la totale genericità e aspecificità delle censure mosse alla sentenza impugnata. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a formulare doglianze generiche sulla presunta assenza di motivazione, senza però entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello a sostegno della condanna.
L’Importanza della Specificità nel ricorso inammissibile
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica generica; è necessario un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. In assenza di questo confronto, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello fosse sorretta da una “conferente motivazione” riguardo l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Il ricorso, al contrario, era del tutto carente: non offriva alcun elemento di critica specifica, limitandosi a doglianze “assolutamente generiche”. Questa mancanza ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ci insegna una lezione fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non è un semplice sfogo, ma un atto tecnico che deve essere costruito con argomentazioni solide e specifiche. Chi intende contestare una sentenza deve farlo dialogando criticamente con le sue motivazioni, pena la condanna a sanzioni economiche e la chiusura definitiva del caso. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il dibattito processuale si concentri su questioni concrete e rilevanti, assicurando l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni di doglianza erano formulate in termini del tutto generici e aspecifici, senza un confronto adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti per presentare un ricorso valido secondo la Corte?
Secondo la Corte, i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, come previsto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OCCHIOBELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione in relazione agli aspetti concernenti l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso doglianze assolutamente genericahe circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prid4nte