Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Appello
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più negativi per chi decide di impugnare una sentenza. Significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che riscontra un difetto insanabile nell’atto di appello. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a questa drastica conclusione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di truffa aggravata. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione: il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.
Il Ricorso dell’Imputato e la sua Genericità
L’imputato lamentava un difetto nel ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale censura è stata formulata in modo del tutto generico. L’atto di ricorso, infatti, non indicava in modo specifico e puntuale quali fossero gli elementi concreti alla base della critica mossa alla sentenza impugnata. Questo ha impedito ai giudici di legittimità di comprendere appieno le doglianze e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione.
Il Principio di Specificità del Ricorso
La legge processuale penale, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera d), stabilisce requisiti precisi per la redazione dei motivi di impugnazione. Essi devono essere specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un motivo generico, che si limita a enunciare un vizio senza argomentarlo nel dettaglio, non soddisfa tale requisito. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello logicamente corretta e circoscritta (come richiesto dallo stesso appellante) al solo trattamento sanzionatorio, era onere del ricorrente individuare con precisione i passaggi illogici o le contraddizioni.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso inammissibile fosse tale proprio perché privo dei requisiti prescritti dalla legge. La genericità della censura non ha permesso alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio compito di controllo. In sostanza, non basta affermare che una motivazione è viziata; è necessario spiegare perché, dove e come essa sarebbe errata. Poiché l’atto di ricorso non forniva questi dettagli essenziali, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Le conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti sostanziali che determinano l’accesso stesso al giudizio di impugnazione. Un ricorso redatto in modo approssimativo o generico è destinato a fallire prima ancora che ne venga esaminato il contenuto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale, e non indicava gli elementi concreti a fondamento della censura.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per ‘genericità’ del motivo di ricorso?
Per genericità si intende la formulazione di una critica alla sentenza impugnata che non è supportata da elementi specifici e puntuali, impedendo così al giudice dell’impugnazione di identificare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa aggravata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), co pen., in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, peraltro circoscritt trattamento sanzionatorio come devoluto con l’atto di appello, non indica gli elementi sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
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Il Presidente