Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti delle Impugnazioni Generiche
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e specificità. Non basta semplicemente contestare una sentenza; è necessario articolare critiche precise e ben fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un’impugnazione manca di concretezza, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua formulazione generica.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
L’obiettivo del ricorso era contestare l’affermazione di responsabilità penale stabilita nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui sono state formulate le contestazioni si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare gli atti, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nei motivi presentati dal ricorrente. Le doglianze, ovvero le lamentele contro la sentenza d’appello, sono state definite “totalmente generiche”. Questo significa che il ricorso non andava oltre a semplici e astratte enunciazioni di principio, senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano sostenuto la decisione della Corte d’Appello.
In pratica, il ricorrente non ha costruito un dialogo critico con la sentenza impugnata, non ha messo in discussione gli “apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati” dai giudici precedenti, né ha fornito un’analisi specifica delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle proprie richieste.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile:
1. Confrontarsi con la Sentenza: Analizzare punto per punto le motivazioni della decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
2. Formulare Richieste Chiare: Indicare precisamente cosa si chiede alla Corte (es. annullamento della sentenza, rinvio a nuovo giudizio).
3. Sostenere le Richieste: Argomentare le proprie istanze con solidi riferimenti a norme di legge e a elementi di fatto concreti emersi nel processo.
Mancando questi elementi, il ricorso si trasforma in un atto sterile, incapace di attivare una valutazione di merito da parte del giudice di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, essa comporta due sanzioni a carico del ricorrente:
* Condanna alle Spese Processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
* Pagamento di una Somma alla Cassa delle Ammende: La Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione per aver adito la giustizia con un atto palesemente infondato, contribuendo ad appesantire il carico di lavoro della Suprema Corte.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma espone il proponente a sanzioni economiche significative.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dal giudice perché manca dei requisiti previsti dalla legge, come in questo caso la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘totalmente generico’?
Perché si limitava a mere enunciazioni senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello e senza indicare specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a supporto delle richieste.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46637/23 RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggo
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024