Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’atto di impugnazione non supera nemmeno il primo vaglio di ammissibilità. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, confermando una condanna per resistenza a pubblico ufficiale proprio a causa della genericità delle doglianze presentate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il ricorso si basava su una serie di censure volte a contestare l’affermazione di responsabilità penale a suo carico.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti e i motivi del ricorso, ha adottato una decisione netta. I giudici hanno ritenuto che le doglianze presentate dall’imputato fossero del tutto generiche. Invece di contestare in modo puntuale e specifico le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non si confronta efficacemente con la decisione impugnata, ma si risolve in una mera riproduzione di argomenti già vagliati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica mirata e specifica alla sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente una semplice enunciazione di principi o una riproposizione di difese. È necessario, invece, dimostrare dove e perché i giudici del grado precedente avrebbero errato nel loro ragionamento.
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello era stata giudicata completa, logica e ben argomentata. I giudici di merito avevano adeguatamente analizzato tutti i presupposti del reato contestato, compreso l’elemento psicologico, ovvero l’intenzione dell’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di essere accolto. La mancanza di un confronto critico con gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte territoriale ha quindi condotto inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Genericità del Ricorso
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la conferma definitiva della condanna. L’imputato, oltre a vedere respinta la sua impugnazione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione che non siano mere formalità, ma che contengano argomentazioni specifiche e pertinenti, capaci di mettere in discussione il fondamento logico-giuridico della decisione contestata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già valutate e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza d’appello.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Uel
n. 46205/23 Seghaier
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024