Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è un’eventualità che non solo pone fine al percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta quali sono i criteri per evitare questa declaratoria, ribadendo l’importanza di una critica puntuale e argomentata alla decisione impugnata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato di acqua da un fornitore pubblico. La sentenza di merito, dopo una parziale riforma in appello che aveva rideterminato la pena, era stata impugnata dall’imputato con un ricorso per cassazione. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici d’appello non avessero adeguatamente esaminato le censure difensive proposte.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati ‘manifestamente infondati’. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: un ricorso non può limitarsi a riproporre genericamente le stesse argomentazioni già presentate nei gradi precedenti. Deve, invece, instaurare un confronto critico e specifico con la sentenza che si intende contestare.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che i motivi erano:
* Generici: Non individuavano con precisione i punti della decisione impugnata da censurare.
* Privi di confronto: Non si confrontavano con le argomentazioni logico-giuridiche su cui si fondava la sentenza di condanna.
* Carenti di critica: Mancava una vera e propria analisi critica delle ragioni poste a fondamento della responsabilità penale dell’imputato.
La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825/2016, Galtelli) che ha fissato i paletti per la specificità dei motivi di ricorso, sottolineando che essi devono essere puntuali e non limitarsi a una mera riproposizione di doglianze generiche. Il ragionamento del giudice di merito è stato ritenuto coerente, logico e non contraddittorio, e come tale non sindacabile in sede di legittimità se non attraverso critiche specifiche, che nel caso in esame sono mancate.
Le Motivazioni della Decisione
Il Collegio ha motivato la declaratoria di inammissibilità evidenziando che il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale era coerente con le risultanze processuali e non presentava vizi di illogicità o contraddittorietà. L’atto di impugnazione si sottraeva al necessario confronto con la decisione impugnata, risultando così privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. In assenza di una critica argomentata e specifica, il ricorso si risolve in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una prova della mancanza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni e Monito per la Difesa
La conclusione della vicenda è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro. Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza, ma è indispensabile ‘smontare’ analiticamente il ragionamento del giudice, evidenziandone con precisione i vizi di legge o di motivazione. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte della Suprema Corte con un ricorso inammissibile e di subire ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non contenevano un’analisi specifica dei punti che fondavano la responsabilità penale. In sostanza, era privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso in Cassazione?
Questa decisione ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso. Deve contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di doglianze generiche, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale, in parziale riforma della decisione del giudice di pace di Palermo ha ridetermiNOME la pena nei suoi confronti in euro 500 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.590 bis comma 7 cod.pen.
ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua dal fornitore pubblico con le circostanze aggravanti di cui all’art.625 commi 2 e 7 cod.pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità per omesso esame delle censure difensive in appello.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte