Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Non basta sentirsi nel giusto; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo specifico e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando un ricorso è troppo vago, definendolo ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per il delitto di tentato furto. La Corte di Appello di Firenze, pur riformando parzialmente il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, quest’ultimo decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
L’imputato basava la sua difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge in relazione agli articoli 192, comma 2, e 530, comma 2, del codice di procedura penale, norme che riguardano la valutazione della prova e le formule di assoluzione. Tuttavia, la sua argomentazione si è rivelata il punto debole della sua strategia difensiva.
Il giudizio della Corte: perché un ricorso inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il motivo è stato giudicato “generico”. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a formulare “mere proposizioni astratte”, prive di qualsiasi riferimento concreto al “reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna”.
In altre parole, l’appello non contestava specificamente i passaggi logici e le prove che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna. Invece di smontare il ragionamento dei giudici di merito, il ricorso si è esaurito in una critica vaga e teorica, inefficace ai fini dell’annullamento della sentenza.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza. Un ricorso efficace non può essere una semplice lamentela sulla presunta ingiustizia della decisione. Deve, invece, essere un’analisi tecnica e puntuale che individui con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso manca di questa specificità, non supera il vaglio di ammissibilità, impedendo alla Corte di procedere all’esame del suo contenuto. La genericità equivale a non aver proposto un vero e proprio motivo di impugnazione.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La lezione è chiara: la via della Cassazione richiede argomentazioni solide e specifiche, poiché l’astrattezza e la genericità conducono inevitabilmente a un ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era “generico”. Si limitava a proposizioni astratte senza criticare specificamente il corredo argomentativo su cui si basava la sentenza di condanna.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali articoli di legge si basava il motivo di ricorso?
Il ricorso denunciava la violazione degli articoli 192, comma 2, e 530, comma 2, del codice di procedura penale, relativi alla valutazione della prova e alle formule assolutorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. peri., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024