Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Diritto di Impugnazione
Il diritto di impugnare una sentenza è un pilastro del nostro sistema giudiziario, ma non è privo di regole. Un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo venga respinto, confermando la condanna di un individuo per l’attività di parcheggiatore abusivo. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
Il Caso: Dalla Condanna per Parcheggiatore Abusivo al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo, sia in primo grado che in appello, per la contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale basandosi su prove testimoniali chiare: un teste qualificato aveva visto l’imputato indicare in modo inequivocabile posti liberi agli automobilisti, in un’area dove era già stato sorpreso in passato a svolgere la medesima attività.
Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione sia sulla prova della responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su due principi cardine della procedura penale, evidenziando le gravi carenze del ricorso presentato.
La Genericità e la Mancanza di Critica Specifica
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella totale mancanza di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza d’appello. La difesa si è limitata a formulare doglianze generiche e cumulative, senza attaccare specificamente la logica seguita dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la condanna sulla base della testimonianza e della recidività della condotta. Il ricorso, invece di smontare questi punti, ha sollevato questioni già adeguatamente esaminate e respinte, risultando così privo di reale contenuto critico.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Strettamente collegato al primo punto, il ricorso è stato giudicato meramente ripetitivo. La giurisprudenza costante, richiamata dalla stessa Corte, afferma che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e rigettate in appello. L’impugnazione deve invece assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata contro la decisione che si contesta. Un ricorso che si limita a ripetere motivi già esaminati è considerato non specifico e, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze concrete per il ricorrente. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa in tale causa, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato condannato al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con rigore e professionalità. Un ricorso non può essere un mero esercizio formale, ma deve contenere critiche precise, pertinenti e argomentate, altrimenti si scontra inevitabilmente con la sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, ripetitivo e privo di una critica specifica alle motivazioni della sentenza d’appello. Non si confrontava con le prove testimoniali e gli argomenti già valutati, violando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo gli stessi argomenti dell’appello?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso fondato su motivi ripetitivi, che non sviluppano una critica argomentata contro la sentenza impugnata, è da considerarsi non specifico e quindi inammissibile. L’impugnazione deve affrontare e contestare specificamente le ragioni della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/09/1972
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando, con unico motivo, erronea applicazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale ed al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile in quanto privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato COGNOME che aveva visto l’imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l’autovettura, nel medesimo luogo dove era stato trovato anche in precedenza. Quanto, poi, all’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di elementi positivi in vista del riconoscimento delle attenuanti generiche, che l’imputato aveva reiterato la condotta e che già la pena riconosciuta dal Tribunale era pari al minimo edittale.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a formulare generiche e cumulative doglianze evocando questioni già esaminate adeguatamente dalla decisione impugnata.
Si tratta dunque di motivo che non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso li 8 /1/2025