Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51841 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51841 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 26/03/1971
avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 15/02/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 27/10/2016, nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all art. 635 COD.PEN. .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, fondata su inattendibili dichiarazioni dei testi escussi che, contrariamente a quanto emerge da confuse riprese video, hanno ritenuto di poter riconoscere l’imputato quale autore del reato.
Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
I giudici del merito, con doppia pronuncia conforme, hanno adeguatamente giustificato le ragioni per le quali hanno ritenuto attendibili sia le dichiarazioni dei testi, sia la ricostruzione del mo del reato.
Del tutto generica, infine, è la censura diretta alla esclusione della aggravante di cui all’art n. 7 COD.PEN. .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019