Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16649 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente
Sent. n. sez. 700/2025
NOME COGNOME
UP – 15/04/2025
NOME
R.G.N. 5896/2025
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
– Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato in Marocco il 26/09/1995 (CUI 04697XD)
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 21 novembre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Prato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando otto motivi di impugnazione.
2.1. Nullità del giudizio di secondo grado, in difetto di rituale citazione dell’appellante.
2.2. Nullità di entrambi i giudizi di merito, non essendo stato ritualmente notificato all’imputato l’ avviso di deposito della sentenza del Giudice per le indagini preliminari tradotta.
2.3. Nullità e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato al consulente medico del Pubblico Ministero e dell’intero accertamento tecnico, svoltosi senza le forme garantite.
2.4. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione in ordine all’identificazione dell’odierno imputato come l’autore dei fatti in contestazione.
2.5. Violazione degli artt. 56 e 528 cod. pen., con riferimento alla ribadita sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto di rapina.
2.6. Violazione degli artt. 56 e 528 cod. pen., con riferimento al denegato riconoscimento della desistenza volontaria.
2.7. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, in ordine alla ribadita sussistenza delle aggravanti dell’uso dell’arma e del volto travisato.
2.8. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, non contenuto nei minimi edittali, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo, telegrafico motivo, privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della doglianza, non è connotato da alcuna specifica pertinenza censoria, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.
Occorre poi rilevare, pregiudizialmente rispetto alle considerazioni della Corte di appello in ordine all’avvenuto rispetto delle garanzie per l’imputato alloglotta (p. 8), come il secondo motivo non risulti sorretto da un adeguato interesse (cfr. Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 28635601, in motivazione, secondo cui, per censurare tale nullità generale a regime intermedio, è necessario dedurre un pregiudizio concreto e attuale, di modo che l’imputato deve necessariamente dimostrare in quale modo la mancata tempestiva conoscenza dell’atto tradotto avrebbe influito sulle proprie strategie difensive), poiché COGNOME non ha fornito una simile dimostrazione, limitandosi a contestare genericamente la tardività della traduzione.
I residui sei motivi reiterano pedissequamente profili di censura già più che adeguatamente disattesi dalla Corte fiorentina, senza un compiuto confronto con le corrette argomentazioni della sentenza impugnata, scevre di vizi logico-giuridici e coerenti con i principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice.
6.1 . Di quanto riferito dall’allora indagato al consulente non è stato minimamente tenuto conto ai fini dell’affermazione di responsabilità. Non vi era luogo, poi, per le garanzie e le forme prescritte per gli accertamenti irripetibili, avendo l’Ufficio inquirente proceduto ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen., senza che residuino spazi per contestare il contenuto dell’elaborato peritale ( che attesta la piena capacità dell’imputato al momento del fatto), data la natura abdicativa del rito premiale prescelto (cfr. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216246-01; Sez. 6, n. 44829 del 04/11/2022, Forcina, Rv. 284006-01).
6.2. Il solidissimo e affatto univoco compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa, registrazioni di videosorveglianza) evidenziano, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato, al momento di uscire dalla tabaccheria lasci ò le proprie impronte papillari sulla maniglia della porta di ingresso. Nella sua abitazione, sono stati poi rinvenuti calzature e indumenti indossati al momento del fatto (ferma restando, come già chiarito, l’impossibilità di censurare l’attività di indagine, non inficiata da nullità patologica, nel procedimento ‘a prova contratta’ ).
6.3. La ricostruzione della vicenda storica -impermeabile, per quanto detto, allo scrutinio di legittimità -evidenzia come l’imputato abbia esibito e poi brandito verso il personale dell’esercizio commerciale una pistola, chiedendo che gli fosse consegnato l’incasso . Nulla quaestio , dunque, quanto alla consapevole condotta minatoria diretta alla sottrazione del denaro presente in cassa. Le censure difensive sul punto, postulando una diversa lettura delle risultanze istruttorie, risultano sterilmente rivalutative.
6.4. Correttamente è stata esclusa la desistenza volontaria, difettando una libera scelta di arrestare la condotta delittuosa, poiché la rinuncia all’azione era discesa, invece, dalla sopravvenienza di rischi o difficoltà non preventivati, posto che l’imputato si allontanò solo quando le esercenti, dietro il vetro protettivo, stavano chiamando le Forze dell’Ordine e un’altra persona (tutt’altro che anziana, come invece sostenuto dal ricorrente) aveva fatto ingresso nel locale (Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285615-01; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281137-01; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01).
6.5. La minaccia a mano armata non è revocabile in dubbio, secondo la sentenza impugnata, dal momento che le immagini di sicurezza, confermando definitivamente le dichiarazioni della persona offesa, evidenziano il possesso e l’uso di una pistola (peraltro, la circostanza è configurabile anche in caso di arma inidonea ad offendere concretamente; cfr., Sez. U, n. 3394 del 06/03/1992, COGNOME, Rv. 189520-01; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 282203-01).
Del pari, ricorrono gli estremi dell ‘ aggravante del travisamento, ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen., quando l’agente indossi una
mascherina, pure prescritta dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid19, poiché, a prescindere dalla profilassi sanitaria, la parziale copertura del volto è comunque funzionale al compimento dell ‘ azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile (Sez. 7, ord. n. 10643 del 18/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 45929 del 11/07/2023, Valletta, non mass.; Sez. 2, n. 45323 del 05/10/2023, Giungato, non mass.; Sez. 7, ord. n. 29408 del 02/05/2023, Turco, non mass.; Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517-01).
6.6. La Corte territoriale, con apprezzamento prettamente di merito, ha congruamente chiarito come fosse impossibile, secondo una prognosi postuma ex ante , ipotizzare una speciale tenuità del danno patrimoniale in relazione al denaro nella cassa di una tabaccheria, come le attenuanti generiche (concesse per le condizioni socioeconomiche dell’imputato) non potessero certamente prevalere sulle consistenti aggravanti, anche alla luce delle precedenti condanne, come in genere la dosimetria della pena dovesse reputarsi particolarmente benevola e come la subordinazione della seconda sospensione condizionale al lavoro di pubblica utilità fosse imposta dall’art. 165 cod. proc. pen. Tali motivazioni, più che sufficienti a dar conto dei criteri valutativi adottati dai giudici appello, in conformità a quello di primo grado, non possono essere censurati, nel giudizio di cassazione, mirando a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non risulta affatto frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01).
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME