Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASSINO COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASSINO avverso la sentenza in data 16/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona deSostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e per la declaratoria di inammissibilità in relazione ai restanti motivi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile COGNOME, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio. Deposita nota spese e decreto di ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il comune AVV_NOTAIO speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 16/02/2024 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 16/03/2023 del G.u.p.
del Tribunale di Cassino, che li aveva condannati per il delitto di tentativo di estorsione aggravata.
Deducono:
Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio e in relazione all’art. 192 cod. proc. pen..
I ricorrenti sostengono che la penale responsabilità non poteva essere afoge–4A, fermata sulla base delle sole dichiarazioni della persona( essendo altresì necessari dei riscontri esterni che sono del tutto mancanti nel caso di specie, dove si rendevano tanto più necessari in quanto la persona offesa COGNOME NOME si era costituita parte civile.
Si aggiunge che la Corte di appello non ha affrontato l’essenza delle questioni sollevate con l’atto di appello, relative all’attendibilità della persona offesa e al mancato superamento del ragionevole dubbio.
Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria.
Con il secondo motivo d’impugnazione viene denunciato il vizio di omessa motivazione con riguardo alla doglianza relativa alla configurabilità della desistenza volontaria, esclusa dalla Corte di appello soltanto con il richiamo al principio di legittimità secondo il quale essa è esclusa per i reati a forma a libera ove si dia luogo, come nel caso di specie, a un tentativo compiuto.
La difesa assume che, al contrario, sussistono i presupposti per riconoscere la desistenza attiva, atteso che la scelta di non proseguire nel delitto non era necessitata ed era indipendente da circostanze esterne che rendevano troppo rischioso il suo proseguimento o, comunque, estremamente improbabile il successo della stessa.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati i contenuti del motivo di gravame disatteso dalla Corte di appello.
Violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell’estorsione.
A tale proposito si denuncia la mancanza dell’elemento psicologico del reato di estorsione, atteso che gli imputati avevano agito nel ragionevole convincimento di perseguire la restituzione di quanto sottratto a COGNOME NOME, amica di famiglia, a seguito della denuncia di furto da lei esposta alle forze dell’ordine.
Si deduce, dunque, l’assenza della volontà di perseguire un ingiusto profitto, richiesto per la configurabilità del delitto di estorsione.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione apparente o mancante in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (danno di speciale tenuità).
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti facendo esclusivo riferimento alla gravità dei reati ascritti agli imputati, ma con motivazione apparente.
Quanto all’attenuante della speciale tenuità del danno, che -si specifica- è stata sollecitata con i motivi aggiunti, la Corte di appello ha omesso completamente di motivare.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 53 e 58 Legge n. 689 del 1981 e in relazione all’art. 133 cod. pen..
Con riguardo alla possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive si assume che la Corte di appello le ha negate ricavando una prognosi sfavorevole al rispetto delle prescrizioni facendo riferimento alla condotta processuale.
Secondo la difesa la motivazione della Corte di appello si basa su elementi astratti privi di concretezza e non considera che i due imputati hanno sempre osservato gli obblighi loro imposti con le misure cautelari e che il giudice di primo grado ha applicato una pena assai prossima al minimo edittale, riconoscendo anche le circostanze attenuanti generiche a COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché si presenta come la mera reiterazione delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello e correttamente risolte dalla Corte di merito.
Infatti:
1.1. I magistrati dell’appello hanno affrontato il tema dell’attendibilità della persona offesa e alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata hanno dato risposta alle osservazioni sviluppate dalla difesa, dando conto degli elementi da essa indicata come circostanze che minavano l’attendibilità di NOME COGNOME.
Con la censura esposta con il primo motivo dell’odierna impugnazione, i ricorrenti insistono nel sostenere l’inattendibilità della persona offesa, esponendo argomenti che -oltre che essere reiterativ di quelle già esposte con il gravame- si risolvono in mere valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva di una pur minima plausibilità», (Sez. 4 – , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Condizioni che non si riscontrano nella motivazione del provvedimento impugnato e che -per il vero- neanche vengono allegate dai ricorrenti.
1.1.1. Va ulteriormente osservato che il ricorrente -sempre in relazione all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa- si duole della mancanza di riscontri, così introducendo una questione che -però- non risulta sollevata con l’atto di appello, con la conseguenza che -in relazione a essa- deve
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rilevarsi l’interruzione della catena devolutiva.
A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346).
1.2. La Corte di merito, inoltre, ha escluso la configurabilità di una desistenza ai sensi dell’art. 56, comma terzo, cod. pen., osservando che nel caso in esame si aveva un tentativo compiuto e -trattandosi di reato a forma libera- non era configurabile la desistenza, in ciò correttamente richiamando il principio di diritto a mente del quale: «In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo», (Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 – 01).
La difesa obietta che nel caso in esame, invece, era possibile configurare la desistenza, in quanto la cessazione della condotta delittuosa sarebbe stata spontanea e non necessitata.
L’assunto, oltre che eminentemente generico, non supera la validità del principio di diritto ora enunciato, atteso che la condotta realizzata ei-diug:ittelia4, così come acclarata dai giudici, configura un tentativo compiuto, mentre il ricorrente non espone nessuna valida argomentazione idonea a smentire quanto ritenuto dai giudici.
Va infatti rimarcato come sia nel caso di COGNOME, sia nel caso di COGNOME, l’ingiusto profitto non è stato conseguito dagli imputati soltanto per la strenua resistenza delle vittime delle condotte violente.
Sarà utile ricordare -a mero titolo esemplificativo- che le richieste estorsive nei confronti di COGNOME sono state accompagnate da violenze e minacce reiterate e continuative, costituite -tra molto altro- nella minaccia di impiccarlo e nel contempo iniziando un’azione di strangolamento realizzata con un guinzaglio per cani, dopo aver fatto passare lo stesso guinzaglio su una barra di ferro ancorata al muro del balcone; ovvero, apponendo sulla testa dello stesso COGNOME una busta di plastica per impedirgli di respirare e minacciandolo di morte.
Nei confronti di COGNOME, i due hanno rivolto plurime minacce, con le quali prospettavano l’incendio della casa e della macchina.
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Nonostante tali condotte, le persone offese non corrispondevano quanto loro richiesto.
Vale allora richiamare il pacifico principio di diritto assolutamente pacifico, a mente del quale «In tema di estorsione va considerata integrata l’ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima», (Sez. 2 – , Sentenza n. 3793 del 11/09/2019 Ud., dep. 2020, Fichera, Rv. 277969 – 01).
1.3. La Corte di merito, ancora, ha ribadito la sussistenza del dolo di estorsione, rimarcando come i motivi di appello non si confrontassero con le argomentazioni della sentenza di primo grado, là dove -con molteplici elementi probatori- si osservava che la condotta dei due imputati era intesa ad accreditarsi come criminali di peso nel loro territorio, oltre che a far confessare a COGNOME di essere stato l’autore del furto perpetrato in danno di COGNOME NOME, così che le violenze e le minacce erano intese al perseguimento di uno scopo personale e ulteriore rispetto a quello della restituzione del motorino alla legittima proprietaria.
I giudici di merito -dunque- hanno fatto corretta applicazione dei principi fissati dalle sezioni unite con la sentenza c.d. Filardo, per delinare la differenza tra il reato di estorsione e quello di ragion fattasi, là dove hanno chiarito che «Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U – , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 03).
Da ciò discende la corretta qualificazione del fatto come estorsione e non come ragion fattasi.
1.4. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche nei confronti di COGNOME NOME e ha negato la loro prevalenza sulle aggravanti nei confronti di COGNOME NOME osservando che le condotte realizzate dagli imputati si connotavano di particolare gravità, per la loro reiterazione e sistematicità, del pericolo ambientale che da esse derivava e per la loro commissione in costanza della misura cautelare degli arresti domiciliari.
A fronte di una motivazione che ha affrontato tutti i temi devoluti con l’atto di appello e li ha risolti con motivazione che non può definirsi mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, i motivi d’impugnazione sono la pedissequa riproduzione dei motivi di gravame, puntualmente risolti dalla Corte di appello con motivazione di fatto trascurata dai ricorrenti.
Da ciò una duplice ragione d’inammissibilità:
2.1. Il ricorso è, anzitutto aspecifico, atteso che tale vizio si configura non
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solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
2.2. Inoltre, va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per V confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi appello non sono stati accolti», (Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Un autonomo rilievo di inammissibilità va riferito al motivo con cui i ricorrenti denunciano l’omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui si sosteneva la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
E’ lo stesso ricorrente che precisa che tale doglianza veniva sollevata con i motivi aggiunti.
A questo proposito va ricordato che «I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di appello, il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche)», (Così, tra molte, Sez. 1, Sentenza n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485 – 01).
Va ulteriormente precisato che i motivi aggiunti sono stati presentati quando il termine per presentare appello era oramai ampiamente spirato, visto che essi venivano inoltrati alla Corte di appello con PEC datata 24/10/2024, a fronte di una
sentenza di primo grado pronunciata il 16/03/2023, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione e che poteva essere impugnata entro il 29/07/2023.
Tale notazione serve a evidenziare come il motivo aggiunto non poteva considerarsi tempestivamente presentato prima della scadenza del termine per proporre appello.
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME d’inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delloSstato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 09/10/2024