Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso e sulle tempistiche delle strategie difensive. Il caso ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, sottolineando due principi fondamentali della procedura penale: l’impossibilità di rivalutare i fatti in sede di legittimità e la necessità di presentare determinate istanze nei gradi di merito. Analizziamo la vicenda.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato dal Tribunale di Como al pagamento di una ammenda di 800 euro per un reato previsto dalla legge sul controllo delle armi (art. 4, comma 3, L. n. 110/1975). Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava il modo in cui il giudice di primo grado aveva valutato le prove, in particolare la testimonianza di una persona vicina all’imputato, ritenuta dal Tribunale ‘non ragionevole e credibile’.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: si lamentava che non fosse stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando l’intero ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su ragioni puramente procedurali, che evidenziano errori strategici della difesa.
Rivalutazione dei Fatti vs. Sindacato di Legittimità
In merito al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: il giudizio di Cassazione è un ‘sindacato di legittimità’, non un terzo grado di merito. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha condotto il processo. Il tentativo del ricorrente di ottenere una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova’ è stato considerato un tentativo di invadere la sfera di competenza del giudice di merito. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
L’Eccezione Tardiva sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo è caduto per una ragione altrettanto netta: la tardività. La Corte ha osservato che la difesa non aveva mai richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. durante il processo di primo grado. Limitandosi a chiedere l’assoluzione piena, la difesa aveva perso l’occasione di far valere questa specifica causa di non punibilità. Sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità è proceduralmente scorretto e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. In primo luogo, conferma che un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (errata applicazione della legge o motivazione manifestamente illogica), senza mai trasformarsi in un appello mascherato. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di una strategia difensiva completa fin dal primo grado di giudizio. Tutte le possibili istanze, comprese quelle che potrebbero portare a un esito più favorevole come la non punibilità per tenuità del fatto, devono essere presentate tempestivamente, altrimenti si rischia di perdere definitivamente la possibilità di farle valere.
Perché il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle prove, è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Per quale motivo la Corte non ha considerato la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
La Corte non ha considerato la richiesta perché la difesa non l’aveva avanzata durante il processo di merito. Le questioni che non vengono sollevate nei gradi di giudizio precedenti non possono essere proposte per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della pena pecuniaria già inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSAMONTI NOME NOME a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Como, che lo ha condanNOME alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all’art. 4,comma 3, I. n. 110 del 1975;
considerato che i primi due motivi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: con riferimento alla testimonianza di COGNOME, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Giudice, lungi dal travisare la prova, ha valutato (pag. 2), con discorso logico ed insindacabile in questa sede, quanto riferito dalla teste (compagna e socia dell’imputato) “non ragionevole e credibile”;
osservato, quanto al secondo motivo sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., che cre, non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della speciale chic , kav TARGA_VEICOLO . y’è· esi-mente in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), non può essere considerato in questa sede.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.