Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23719 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (cui 038rkkv) nato in Albania il 07/02/1984 avverso la sentenza del 04/12/2024 del Giudice di Pace di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 4 dicembre 2024, ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 3.000,00 per il reato di cui all’art. 14, comma 1-bis, d.lgs 286 del 1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in ordine alla lingua nella quale Ł stato redatto l’atto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto che, nel caso di specie, sarebbe occasionale e il grado di colpevolezza esiguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del provvedimento della questura nella lingua del ricorrente.
La doglianza non Ł consentita.
Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che la questione relativa alla mancata traduzione del provvedimento emesso dalla Questura sia stata sollevata nel corso del processo nØ, d’altro canto, la difesa documenta di averla sottoposta al giudice di merito.
L’eccezione, pertanto, afferente a una questione che comporta la necessità di procedere ad accertamenti in fatto che questa Corte non ha il potere di compiere, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, seppure in termini sintetici, evidenzia le ragioni, quali il fatto che lo stesso imputato risulta destinatario di altri provvedimenti restrittivi in pendenza di altre condotte contestate, per le quali il giudice ha ritenuto che il fatto non poteva
essere qualificato come di particolare tenuità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME