Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Riscrive i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile basato su mere ipotesi alternative sui fatti non è consentito. L’ordinanza in esame offre un’analisi puntuale su quando un ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, compito che non spetta alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo all’elemento soggettivo del reato: il dolo.
L’Oggetto del Ricorso: Una Questione di Fatto, non di Diritto
Il nucleo centrale del ricorso non verteva su un’errata applicazione della norma di legge, bensì sulla ricostruzione della volontà dell’imputato al momento del fatto. In sostanza, la difesa ha proposto una versione alternativa e ipotetica dello stato mentale del proprio assistito, cercando di scardinare la valutazione già compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno sottolineato che la Corte di Cassazione opera come “giudice di legittimità”, il cui compito è verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Non può, invece, effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, che è di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso si risolveva in una semplice “rappresentazione di una ricostruzione alternativa e semplicemente ipotetica della volontà dell’imputato”. Chiedere alla Cassazione di valutare questa ipotesi equivale a sollecitarla a compiere “un’indagine di fatto che non gli compete”. Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto evidenziare una specifica violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, non limitarsi a proporre una narrazione diversa dei fatti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione economica è giustificata dall’assenza di “colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità”, citando un precedente della Corte Costituzionale. Questa decisione rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma uno strumento di controllo sulla legalità delle decisioni, e il suo utilizzo improprio viene sanzionato per evitare un abuso del processo.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, si limitava a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e ipotetica rispetto a quella accertata dai giudici di merito. Questo tipo di valutazione non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del caso per decidere chi ha torto o ragione, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale, come stabilito in questa ordinanza, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, in questo specifico caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di dolo.
Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella rappresentazione di una ricostruzione alternativa e semplicemente ipotetica della volontà dell’imputato, e perciò chiedendo al giudice di legittimità un’indagine di fatto che non gli compete.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.