Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, un esito tutt’altro che raro nel sistema giudiziario. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto penale e voglia capire i confini del giudizio di legittimità. Questo provvedimento ribadisce un principio cardine: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un giudice della corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello competente. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, le sue critiche si concentravano sull’affermazione della sua responsabilità penale e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti stessi per poter procedere a un esame approfondito. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione sintetica ma estremamente chiara e netta. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti dal ricorrente non erano altro che “doglianze reiterative”. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Il punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che il ricorso, nella sua sostanza, non denunciava reali errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di rimettere in discussione l’analisi delle prove e la ricostruzione della vicenda, un’operazione che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità. La Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove come se fosse un “terzo giudice” del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione è destinata a un sicuro rigetto per inammissibilità quando si risolve in una sterile riproposizione di argomenti già vagliati o in una richiesta mascherata di rivalutazione del merito. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nel percorso argomentativo della sentenza di appello. In assenza di tali elementi, insistere con un ricorso si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a formulare doglianze che sono una mera ripetizione di quelle già adeguatamente valutate e respinte dalla corte distrettuale (Corte d’Appello) e quando cerca di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei precedenti gradi di giudizio?
L’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47507 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di. motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023