Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiude la porta a una nuova valutazione dei fatti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, spera di poter ribaltare il verdetto. Tuttavia, non tutti gli appelli arrivano a una discussione nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i limiti entro cui può muoversi la difesa in sede di legittimità. Questo caso sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza per rideterminare l’entità della pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello precedente, quello della sua ammissibilità. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate dalla difesa non fossero idonee a essere esaminate.
In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità – cioè, non ha evidenziato errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza d’appello – ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave della decisione risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici hanno osservato che le lamentele dell’imputato erano meramente ‘reiterative’, ovvero riproponevano questioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto con argomentazioni corrette e logiche. Invece di contestare la legittimità del ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione l’interpretazione degli elementi di fatto.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto, ma di un ‘giudice della legge’. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata, la richiesta del ricorrente si è tradotta in una ‘mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto’, motivo che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precisi vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere mirata a individuare errori di diritto o palesi difetti logici nella sentenza impugnata, non a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte.
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è, come in questo caso, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro, un costo significativo che serve anche da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo?
La Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che le motivazioni della sentenza siano logiche e non contraddittorie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47495 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47495 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente, rideterminando lai pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha. presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla configurabilità del reato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023